Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21986
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Rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un giudice di pace, volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della Giustizia, per aver svolto le stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati.
Sul provvedimento
Testo completo
2 1986-21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *REGOLAMENTI Dott. A SO - Presidente - DI GIURISDIZIONE Dott. C D C -Presidente - Ud. 13/07/2021 - Dott. M A - Presidente - CC R.G.N. 5152/2021 Dott. A G Consigliere G r.21986 Rep. Dott. A C - Consigliere - Dott. C G - Consigliere - Dott. F M C - Consigliere - Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - Dott. M C · Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5152-2021 proposto da: L F, TARDUGNO MARIA INCORONATA ANTONIETTA, C G, rappresentati e difesi dagli avvocati S B C, VINCENZO DE MICHELE, G F, S G, STEFANO GIUBBONI, A L F;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA 335 21 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE di IA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che
con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti agivano dinanzi al Tribunale di Ivrea affinché, previo accertamento della loro qualità di magistrati onorari, con funzioni di giudice di pace, fosse verificato che avevano svolto un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, avendo quindi maturato il diritto ad un trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni espletate, e di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto Ministero della Giustizia. Concludevano quindi affinché fosse rideterminato il loro trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio e con il riconoscimento anche della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero alla