Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/1999, n. 4339
Sentenza
29 aprile 1999
Sentenza
29 aprile 1999
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Massime • 1
L'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza esclusiva della Sezione Specializzata Agraria, la quale è, pertanto, competente per l'opposizione all'esecuzione per il rilascio di un fondo rustico.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di MATERA, con ordinanza del 13/10/97, nella causa iscritta al n^ 13978/97 vertente tra
SA DE, SA IT, SA NG, EM OR, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati AMEDEO CATALDO, GIUSEPPE GALLO, giusta delega in atti;
e
SA UC;
- non costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di 1611 consiglio il 11/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha chiesto che si dichiari la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Matera, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.11.1992 SA EO, SA GH, SA AN SE UN e ME OR proponevano opposizione dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Matera avverso precetto di rilascio loro notificato da CE UC relativo a fondo rustico sito in agro di Irsina deducendo diversi motivi.
Costituendosi in giudizio CE UC eccepiva preliminarmente la incompetenza del giudice adito perché la competenza spettava al giudice civile in sede ordinaria e contestava nel merito, con una serie di argomentazioni, il fondamento delle avverse pretese. Con sentenza in data 6.5.1993 la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Matera declinava la propria competenza decidere sulla domanda, competente essendo il giudice ordinario. Gli opponenti riassumevano quindi la causa dinanzi al Pretore di Matera il quale, ritenutosi