Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2023, n. 386

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Sentenza
7 novembre 2023
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7 novembre 2023

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In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2023, n. 386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 386
Data del deposito : 7 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

0 0386-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 3417/2023 CC 07/11/2023- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 29983/2023 GIUSEPPE SANTALUCIA STEFANO APRILE Relatore - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM OH nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta, già depositata e comunicata. udito il difensore avvocato BELTRAMI LAURA del foro di BRINDISI, in difesa di AM OH, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. ^ Vij RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di AM OH avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina (art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen. capo 1) e di quattro reati di concorso nell'immigrazione clandestina aggravata (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 - capo 11, capo 12 e capo 14), di cui uno tentato (artt. 56, 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3- ter, d.lgs. n. 286 del 1998 - capo 13).

2. Ricorre AM OH, a mezzo del difensore avv. Laura Beltrami, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - il vizio della motivazione per apparenza della stessa: il Tribunale si è genericamente riportato agli atti di indagine, alla richiesta di applicazione della misura e all'ordinanza cautelare, senza indicare gli elementi indiziari a carico (primo motivo); -· la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al capo 1, non essendo indicati, anche in ragione del ristretto ambito temporale nel quale sono registrati contatti tra il ricorrente e i presunti appartenenti all'organizzazione, specifici comportamenti dai quali si possa desumere l'esistenza di uno stabile rapporto e la direzione delle azioni dell'imputato a supportare la presunta associazione. È, del resto, emerso che uno dei viaggi è stato pagato di tasca propria da un presunto sodale;
il ricorrente non era considerato affidabile e, anzi, sospettato di operare in autonomia, sicché non emerge alcun concreto elemento per dedurre la partecipazione associativa (secondo motivo); -la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo ai capi 11, 12, 13 e 14, per mancanza della gravità indiziaria. Con riguardo al capo 11, Tribunale conferma che l'indagato non avrebbe portato a termine il trasporto dei migranti per problemi al veicolo, salvo poi affermare, invece, che li avrebbe trasportati;
non risulta, del resto, dalle intercettazioni che riguardano persone diverse dall'indagato, che questi sia stato pagato. Con riguardo al capo 12, non risulta che l'indagato abbia effettuato il trasporto, anche perché il suo cellulare risultava non rintracciabile. Con riguardo al capo 13, il coinvolgimento nello 2 sbarco mai effettuato per la presenza delle forze dell'ordine - è unicamente desunto dalla non significativa circostanza che l'indagato avrebbe, in precedenza, effettuato alcune riprese del luogo previsto per l'approdo; l'intercettazione, d'altra parte, non consente di individuare nell'indagato il destinatario della somma promessa all'autista del veicolo. Con riguardo al capo 14, manca una identificazione certa degli interlocutori delle captazioni sulle quali si basa l'accusa (terzo motivo); la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione è desunto sulla base di soli quattro episodi asseritamente commessi tra luglio e agosto 2019, mentre non vi è prova che l'indagato abbia contribuito alla

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