Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/1988, n. 2975
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Con riguardo alla compravendita immobiliare con riserva della proprietà a favore del venditore sino al pagamento dell'intero prezzo, pattuito in rate da pagarsi in termine differito (cosiddetta vendita a rate), l'effetto traslativo della proprietà opera ex nunc con il pagamento integrale del prezzo al momento del pagamento dell'ultima rata di esso. Ne consegue che solo da tale momento inizia a decorrere il termine di due anni (o di uno) dalla data dell'acquisto per atto tra vivi dell'immobile locato, al quale l'art. 61 della legge n. 392 del 1978 subordina l'Esercizio, da parte del nuovo locatore, della facoltà di recesso prevista dal precedente art. 59 n. 1. ( V 2167/80, mass n 405833).*
In tema di locazioni abitative, il termine biennale previsto dallo art. 61, primo comma, della legge n. 392 del 1978 (od annuale, nelle ipotesi di cui al secondo comma) per l'Esercizio della facoltà di recesso per necessità del nuovo proprietario-locatore, configura non un presupposto processuale, che deve sussistere al momento della proposizione della domanda, bensì una condizione dell'Azione che, per il principio dell'economia dei giudizi, può utilmente decorrere fino alla pronuncia di merito di secondo grado, restando precluso alla Corte di Cassazione l'accertamento di fatti nuovi, posteriori alla sentenza impugnata, ancorché costitutivi del diritto dedotto in giudizio. ( V 6079/84, mass n 437731; ( V 4664/84, mass n 436569; ( V 1520/84, mass n 433606; ( V 16/59).*