Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2009, n. 22236

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In presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato estero, si pone una questione non di giurisdizione - posto che il "dictum" arbitrale é un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali - ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera.

Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato estero, che valgano a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, implicano, in mancanza di una diversa norma di legge o convenzione internazionale, la rinuncia alla giurisdizione anche sull'istanza di istruzione preventiva inerente alla medesima controversia, posto che tale istanza introduce un procedimento, di natura giurisdizionale, strettamente connesso con il successivo giudizio di merito ed esaurientesi in un'anticipata istruttoria, destinata ad essere inserita "ex post" nel giudizio stesso. Ne consegue che, ove la parte, nonostante la presenza di tale clausola, si rivolga al giudice italiano per la tutela non meramente cautelare dei diritti nascenti da un contratto, avanzando istanza di istruzione preventiva (nella specie ricorso per accertamento tecnico preventivo), compie un'attività processuale incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di improponibilità della domanda fondata sulla clausola compromissoria di arbitrato estero e, pertanto, accetta implicitamente la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 marzo 1995, n. 218, in relazione al futuro giudizio in cui richieda che sia acquisito l'atto di istruzione preventiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2009, n. 22236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22236
Data del deposito : 21 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7123/2004 proposto da:
S.N.A.D. - SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE ANTINCENDIO E DISINQUINAMENTO S.P.A. (00112300892), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato FOGLIANI Enzo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIGOLINI CARLO;

- ricorrente -

contro
RANA S.R.L. (00756470399) in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI Mario, che la rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 845/2003 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

uditi gli avvocati Raffaele SPERATI per delega dell'avvocato Enzo Fogliani, Mario MENGHINI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 27.4.1999 la s.r.l. Rana conveniva davanti al tribunale di Siracusa la s.p.a. SNAD, Società Navigazione Antincendio e Disinquinamento, proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 525 del 1999, emesso dal presidente di quel tribunale per il pagamento della somma di L. 98.469.973, di cui la ricorrente SNAD s.p.a. assumeva di essere creditrice in forza del contratto di noleggio concluso tra le parti il 4.11.1998. L'opponente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito per effetto della clausola 31 del predetto contratto.
Si costituiva la SNAD chiedendo il rigetto dell'opposizione ed in particolare dell'eccezione di difetto di giurisdizione in favore di arbitri stranieri, in quanto l'inserzione (nella casella n. 33 del modello contrattuale) della locuzione "italian law" era equivoca ed in ogni caso perché, avendo la RANA s.r.l. richiesto al tribunale di Ancona (ottenendolo) un accertamento tecnico preventivo, ciò comportava l'accettazione della giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale, con sentenza n. 790/2001, ritenendo l'esistenza nella fattispecie della volontà delle parti di far ricorso ad arbitrato estero, dichiarava l'improcedibilità della domanda. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 845, depositata il 16.9.2003, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di arbitri inglesi.
Riteneva la corte di merito che, interpretando la volontà delle parti quale emergeva dal modulo contrattuale, risultava che queste avevano voluto far ricorso ad un arbitrato estero (inglese), il quale, però, avrebbe dovuto attenersi alla legge italiana;
che il fatto che la s.r.l. Rana avesse richiesto un accertamento tecnico preventivo non comportava che essa avesse accettato la giurisdizione del giudice italiano, rinunziando alla deroga a tale giurisdizione contenuta nella clausola compromissoria.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. SNAD. Resiste con controricorso la s.r.l. Rana.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dei criteri di giurisdizione e/o proponibilità della domanda con errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di rilevanza del precedente ricorso avversario per ATP, ai fini della rinunzia preventiva all'eventuale eccezione di arbitrato estero. Ritiene la ricorrente che, avendo la s.r.l. Rana richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ancona un accertamento tecnico preventivo attinente ai fatti di questa causa (tant'è che in sede di opposizione ne ha richiesto l'acquisizione, pag. 10 dell'atto di opposizione a d.i.) essa aveva implicitamente rinunciato alla deroga alla giurisdizione del giudice italiano in favore dell'arbitrato estero, accettando tale giurisdizione.

2.1. Il motivo è fondato.
Ritengono queste S.U. che, quanto alla clausola compromissoria, contenuta nel contratto intervenuto tra le parti (che nell'interpretazione datane dal giudice di appello comporterebbe il ricorso ad arbitrato estero - inglese - che dovrebbe però attenersi alla legge italiana), si pone una questione non di giurisdizione, posto che il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali, ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera (Cass. S.U., 05/01/2007, n. 35;
Cass. S.U. 28/01/2005,

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