Cass. civ., sez. II, sentenza 24/09/2014, n. 20132
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In tema di accettazione con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine ex art. 500 cod. civ. per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5101/2008 proposto da:
FIORE MILENA, PRUCCOLI BIANCHI ALEX, PRUCCOLI BIANCHI LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato F A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato I G;
- ricorrente -
contro
B SVANO, B SVANO SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo studio dell'avvocato T E, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D S S;
- controricorrenti -
e contro
TENTI GRAZIANO, COMMERCIALE ADRIATICA DI TENTI GRAZIANO &C SAS, FRULLI SERGIO, MORIGI RENATO, ALKO KOBER GMBH SRL;
- intimati -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 14/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il 27.12.2006 gli odierni ricorrenti ha chiesto al tribunale di Rimini la proroga del termine per completare la procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata di Pruccoli Bianchi Lorenzo, deceduto nel 2001.
Si apprende dal ricorso che la scadenza del termine era prevista, a seguito di precedenti proroghe, il 31 dicembre 2006;che il tribunale di Rimini ha respinto l'istanza con ordinanza del 1-5/3-2007;
che gli eredi hanno proposto reclamo;
che il reclamo è stato respinto dal Collegio il 10-14 maggio 2007, con ordinanza oggetto del presente ricorso per cassazione. Il ricorso è stato notificato il 13 febbraio 2008.
Bartolomei s.a.s di Bartolomei Silvano &C. e lo stesso Bartolomei Silvano in proprio si sono costituiti con controricorso, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e, in subordine l'infondatezza. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. All'udienza del 18 febbraio 2014, la causa è stata rinviata per astensione dalle udienze indetta dall'associazionismo forense. MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Per la comprensione della vicenda, giova riferire il contenuto del provvedimento impugnato.
In primo luogo il tribunale collegiale ha respinto un'eccezione di inammissibilità, proposta da Bartolomei, relativa all'efficacia di giudicato del provvedimento di fissazione del termine ex art. 500 c.c., emesso dal tribunale nel luglio 2004.
Il tribunale ha osservato che quest'ultimo provvedimento - che, riferisce il ricorso, era stato chiesto da "due sedicenti creditori del de cuius" - pur avendo natura di sentenza relativamente al contrasto insorto tra le parti in ordine al diritto di chiedere la fissazione del termine, non precludeva la facoltà di chiedere la proroga del termine fissato.
Ha riaffermato quindi la prorogabilità del termine fissato ex art. 500 c.c., alla stregua degli ordinari provvedimenti camerali,
modificabili e revocabili in ogni tempo.
Il tribunale di Rimini ha però confermato il rigetto dell'istanza di proroga, che il giudice delle successioni aveva ritenuto ingiustificata. Ha ritenuto che i reclamanti avessero goduto di ampio e congruo termine per il compimento dell'attività di liquidazione e che si dovesse aver riguardo alla preminenza dell'interesse dei creditori dell'eredità alla pronta definizione della procedura. Pur avendo cosi motivato il rigetto del reclamo, il tribunale ha ulteriormente osservato che vi era stata, da parte degli odierni ricorrenti, violazione di un provvedimento del giudice delle successioni datato 4 gennaio 2007, comportamento che contribuiva a sconsigliare l'ulteriore proroga del termine, già più volte prorogato.
3) Il procuratore generale di udienza, aderendo ai rilievi di parte resistente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. Invano parte ricorrente invoca l'applicabilità dei principi enunciati da SU 1521/05. La sentenza risulta cosi massimata: "È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., disponga la revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c., all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari".
È stata cosi regolata una ipotesi ben diversa da quella odierna: in quel caso la proroga era stata già concessa, facendo sorgere il diritto della parte richiedente di svolgere le attività entro il nuovo termine. La revoca di quella proroga costituiva quindi incisione di un diritto già sorto.
3.1) Come prontamente ha rilevato parte resistente (controricorso pag. 19), si discute qui di concedere o negare la proroga, provvedimento che è considerato modificabile o revocabile e, come tale, privo dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per ammettere il ricorso straordinario per cassazione.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza persino il decreto che autorizza la formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769 c.p.c. e quello che concede la proroga del termine per la redazione
del medesimo sono provvedimenti che, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Sono infatti emessi all'esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 c.p.c. (Cass. 922/10). Si deve quindi riaffermare che in tema di assegnazione di termine all'erede per liquidare le attività ereditarie, il decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.. Ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di richiesta di proroga di termine in precedenza assegnato a seguito di istanza dei creditori.
3.2) Contrariamente a quanto osservato, in tema di accettazione beneficiata, da un obiter dictum contenuto in Cass. 2721/10, il Collegio reputa che la natura del provvedimento reso sull'istanza di proroga non muti in considerazione della circostanza che il termine originario sia sorto da procedimento per la fissazione di termine, retto dall'art. 749 c.p.c.. Detta norma regola infatti il procedimento e prevede peraltro che il provvedimento reso dal collegio in caso di reclamo sia un'ordinanza non impugnabile.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la compensazione delle spese di lite, giustificata dalle incertezze indotte dalla esigua casistica giurisprudenziale.