Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2014, n. 12925
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In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato onorario (nella specie, un vice procuratore onorario), è inammissibile il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura qualora l'atto non venga notificato ad alcuno dei contraddittori necessari, in quanto, nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l'esercizio dell'attività giurisdizionale.
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA
sul ricorso 279-2014 proposto da:
A.S.S. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè medesimo;
- ricorrente -
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, R.G. N. 129/VP/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il Consiglio superiore della magistratura, con Delib. 16 ottobre 2013, ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare a carico dell'avv. A.S.S. , vice
procuratore onorario della Procura della Repubblica di Bari, fino alla definizione del procedimento penale a carico dello stesso in quanto indiziato del reato di cui all'art. 368 c.p. per avere falsamente denunciato, in data 25 giugno 2012, lo smarrimento di un assegno non trasferibile;
- che con lo stesso provvedimento il CSM ha disposto la sospensione cautelare dell'avv. A.S.S. dalle funzioni, per la