Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2012, n. 878
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La norma di cui all'art. 876 cod. civ., secondo la quale il vicino, che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro, deve corrispondere all'altro proprietario una indennità per l'innesto, riguarda esclusivamente l'ipotesi di innesto nel muro sul confine di "un capo del proprio muro", tale da determinare una congiunzione ermetica tra l'uno e l'altro; peraltro, non è corretto desumere la sussistenza di tale fattispecie dalla mera realizzazione di sigillature in silicone, che di per sé non implicano lo scarico del peso sul muro del vicino, ma ben possono costituire solo un accorgimento per eliminare intercapedini, secondo una circostanza che spetta al giudice del merito di accertare.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. N L - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. P C A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SZA
sul ricorso 8829-2006 proposto da:
IUZZOLINO VITO C.F. ZZLVTI34H14H943Q, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
IUZZOLINO CRISTINA C.F. ZZLCST74B46D390L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell'avvocato S L RIVELLESE ED ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati DENTE PASQUALE, RIVELLESE MARIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18/2006 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 09/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2011 dal Consigliere Dott. C A P;
udito l'Avvocato A G difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R G che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine, il rigetto, e la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9/5/1999 Cristina Iuzzolino conveniva in giudizio Vito Iuzzolino, proprietario confinante, per sentirlo condannare alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi da lui asseritamente alterato con la costruzione di una baracca in aderenza al muro di un proprio fabbricato e violando la distanza regolamentare da un orto di proprietà di essa deducente.
Il convenuto si costituiva e contestava la domanda attrice deducendo il rispetto delle norme in materia di distanze e la regolarità amministrativa della costruzione, per la quale era stata rilasciata autorizzazione.
Dopo l'espletamento di CTU il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con sentenza in data 1/12/2003 condannava il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi.
Vito Iuzzolino proponeva appello che la propria costruzione era in aderenza e non in appoggio al muro del vicino e che non era condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo la quale la costruzione non era dotata di una propria autonomia statica e, quindi non era aderente, ma appoggiata, perché tale conclusione era smentita dagli accertamenti del consulente tecnico di ufficio il quale aveva rilevato che la tettoia era sorretta da pilastrini quadrangolari e che i lembi laterali della tettoia si accostavano al muro dell'attrice in assenza di incastri.
Cristina Iuzzolino si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 9/1/2006 rigettava l'appello.
La Corte territoriale rilevava che:
il giudice di primo grado, sulla base della consulenza, aveva ritenuto che la costruzione non era in aderenza, ma in appoggio perché non aveva autonomia statica e risultava, in alcuni punti, unita al fabbricato dell'appellata mediante sigillatura con mastice di silicone;sulla base di questi accertamenti concludeva che non era applicabile l'art. 876 c.c. disciplinante l'innesto sul muro di confine perché non v'era pagamento di indennità e non era applicabile l'art. 877 c.c. perché non era stata realizzata una costruzione in aderenza e di conseguenza era stata violata la normativa in materia di distanze;- l'appellante, a fronte delle suddette argomentazioni tecnico - giuridiche aveva formulato contestazioni con valenza discorsiva e non sorrette da apprezzabili valutazioni tecniche di segno contrario, inidonee ad incrinare il fondamento logico - giuridico della sentenza appellata. I V propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;resiste con controricorso I C. MOTIVI DELLA DECISIONE