Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 32748
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del 28 luglio 2021 del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Velletri, eseguito nei confronti di AN RI, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente - rievocati i precedenti provvedimenti, anche di dissequestro, dei beni archeologici nel possesso del medesimo, nonché la catalogazione eseguita in data 17 ottobre 2011 (la quale aveva evidenziato che quindici oggetti trovati nel possesso dell'RI non risultavano compresi tra i beni, ben noti, già denunciati nel tempo alla Soprintendenza Archeologica di Ostia Antica), e la conseguente assoluzione per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con restituzione dei beni - ha eccepito la nullità del decreto di sequestro, che non aveva motivato in ordine alla finalità probatoria del vincolo apposto a quanto ritenuto corpo di reato, nonché dell'ordinanza del Giudice del riesame, la quale aveva illegittimamente integrato il provvedimento indicando le finalità specifiche del sequestro, contrariamente a quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e dell'art. 50 della Carta dei diritti dell'Unione europea, nonché dell'art. 4 prot. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il ricorrente ha osservato che tutto il materiale sequestrato era già stato oggetto di precedenti sequestri, nell'ambito di procedimenti conclusisi sempre con pronunce favorevoli, e che l'ordinanza - non