Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15653

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15653
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISTILLO VALENTINO nato a ROMA il 23/10/1986 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. ANDREA GATTO, per l'imputato, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Velletri in data 07/12/2020 in forza della quale V P era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata.

2. L' imputato, a mezzo dei difensori di fiducia Avvocati A G e G T, propone due ricorsi per cassazione.

2.1. Con il ricorso a firma dell'Avv. A G deduce i seguenti motivi.Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità assoluta ex art. 178 cod. proc. pen. per violazione del diritto dell'imputato alla partecipazione del processo. Assume che la prima udienza dibattimentale si era svolta in data 19 novembre 2020 in assenza dell' imputato in quanto il tribunale aveva erroneamente ritenuto che lo stesso, detenuto per altra causa, avesse rinunziato alla partecipazione al giudizio in ragione della dichiarazione in atti non considerando che, come era dato desumere dal tenore della stessa, il ricorrente si era limitato a manifestare la sua volontà di non partecipare solamente alla fase dell' udienza preliminare indicandone con precisione il nome ed il riferimento al Giudice dell'udienza preliminare Dott.ssa Tarantino. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che la volontà espressa dall' imputato era chiara, non avendo quest' ultimo compreso che l'udienza del 19 ottobre 2020 e •la relativa sua citazione non riguardavano l'udienza preliminare. Evidenzia che, non essendo stato consentito all' imputato di presenziare all' udienza, gli era stata preclusa la possibilità di indicare i nominativi dei testi a prova contraria ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. e che la violazione del suo diritto di difesa appariva ancor più evidente dal momento che il Tribunale aveva negato la possibilità di escutere ex art. 507 cod. proc. pen., le persone indicate dal prevenuto all' udienza del 7 dicembre 2020. Osserva, ancora, che l' erronea valutazione circa la rinunzia a comparire aveva comportato un pregiudizio per la difesa anche sotto il profilo del rigetto della istanza di rimessione in termini per presentare la lista testi, motivata in ragione del fatto che la difesa aveva avuto contezza del rigetto della richiesta di rito abbreviato in data 8 ottobre 2020, non considerando che era stato assegnato un termine a difesa per presentare la lista testi di giorni dieci inferiore a quello minimo di venti giorni liberi. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 cod. pen. in conseguenza dell'inosservanza del disposto di cui all' art. 493, comma 3, cod. proc. pen. Deduce che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la prova dichiarativa con il teste A S non consentiva di qualificare la condotta contestata quale ipotesi di rapina in assenza di violenze o minacce in danno della vittima, aveva ritenuto inattendibili tali dichiarazioni. Rileva che la Corte di Appello, nel pervenire a tale conclusione, aveva valorizzato quanto affermato dalla vittima "fin dalla fase investigativa" in tal modo ritenendo decisivo il contenuto della denunzia in atti che non poteva essere ritenuta utilizzabile in quanto atto acquisito in difetto di un espresso accordo fra le parti, inutilizzabilità rilevabile in questa sede di legittimità in quanto implicante una "nullità a regime intermedio" contenuta nella sentenza di appello. Osserva che l'accoglimento di tale eccezione rendeva pienamente attendibile e decisiva la testimonianza dello S, testimone oculare della vicenda, nel senso di escludere la fattispecie di cui all' art. 628 cod. pen. Evidenzia, altresì, che in ogni caso non era dato comprendere per quali ragioni i giudici di merito avevano ritenuto inattendibile il narrato dello S soggetto ad ritenere, viceversa, pienamente attendibile in quanto "imparziale e disinteressato" e che attribuendo la doverosa valenza a tale testimonianza le dichiarazioni della vittima, V I, non apparivano sufficienti al fine di ritenere comprovata la violenza o la minaccia, non potendosi tenere conto di quanto affermato dalla predetta nel senso di confermare, su sollecitazione del P.M., il contenuto della pregressa denunzia, atto, come detto, da ritenere inutilizzabile. In ogni caso osserva anche a ritenere utilizzabile detta denunzia la mera conferma della frase ivi contenuta (relativa ad asserite minacce di morte) non poteva apparire decisiva ai fini della configurabilità del reato di rapina, risultando di immediata evidenza che la vittima non aveva percepito tale frase quale espressione di una "minaccia reale e concreta". Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. Assume che la motivazione, sul punto, era gravemente carente in quanto la corte di appello non aveva adeguatamente valutato i presupposti per l'applicazione della contestata recidiva. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione relativamente alla esclusione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Rileva che anche sotto tale profilo la motivazione era gravemente lacunosa non avendo i giudici di merito valutato adeguatamente le specifiche censure formulate in proposito con cui erano stati richiamati una serie di elementi idonei a giustificare la concessione di dette attenuanti, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza del disposto di cui all' art. 442 cod. proc. pen. Osserva che la Corte di appello aveva erroneamente rigettato il motivo di appello tendente ad ottenere il riconoscimento della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che dall' istruttoria dibattimentale fosse emersa la legittimità della richiesta di abbreviato condizionato all' espletamento della ricognizione personale, tempestivamente avanzata al Giudice delle indagini preliminari e da quest' ultimo rigettata. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che tale prova costituiva lo strumento processuale più idoneo ad integrare il compendio investigativo.
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