Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2022, n. 38131

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2022, n. 38131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38131
Data del deposito : 10 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ANTONIO nato il 16/05/1965 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di M E G, sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha premesso che F A è stato condannato per fatti collegati alla cessione di sostanze stupefacenti e per la sua partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di droga, che importava la sostanza dal sud America, essendo stato tra l'altro condannato per l'introduzione di 44 kg. di cocaina dall'Ecuador, sottoposta a sequestro a Roma il 3/8/2011. Ancora, un episodio precedente del 2002 era relativo all'importazione di 330 kg. di cocaina. Con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino, valorizzando la positiva esperienza offerta dalla fruizione di permessi premio, F era stato ammesso' al regime di semilibertà avendo la disponibilità di un lavoro a Roma presso l'esercizio della compagna E M, esercizio denominato borse e caffè. Ammesso al regime di affidamento in prova al servizio sociale la misura alternativa è stata sospesa in ragione dell'aggressione a M T commessa il 3/7/2021. La vicenda si sostanziava in una minaccia che F avrebbe posto in essere verso l'anzidetta Messina che aveva rinvenuto l'ingresso alle sue proprietà ostruito dalla vettura di F. Ne era derivato uno scontro con la compagna, E M, cui aveva preso parte anche F. Il Tribunale di sorveglianza non ha ritenuto che costui fosse meritevole di proseguire l'affidamento in atto. Ciò per il comportamento tenuto nel contesto complessivo, legato alla condotta vero Messina in occasione della vicenda che aveva visto la dura contrapposizione tra Manfré e la stessa Messina, comportamento di cui davano atto gli stessi testi escussi.

2. Ricorre per cassazione Antonio F, con il ministero del difensore di fiducia e lamenta quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si duole della violazione di legge per l'intervenuta revoca della misura in ragione del comportamento tenuto non dall'affidato, ma da terzi. Avendo la revoca carattere sanzionatorio il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto individuare i comportamenti contrari alle prescrizioni che determinavano la revoca della misura stessa.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine ai motivi fondanti la revoca della misura. Oltre alla mancanza di motivazione sulla gravità della violazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni di Messina, contenute nell'atto di querela dichiarazioni infondate e che avevano determinato la sospensione in via provvisoria della misura alternativa.
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