Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/03/2023, n. 11478

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/03/2023, n. 11478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11478
Data del deposito : 17 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARINI FRANCESCA nata ad AREZZO il 27/12/1989 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale F L, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato L F per i reati di furto, insolvenza fraudolenta, fabbricazione di documento di identità falso e truffa tentata. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, in concorso con altra persona, avrebbe posto in essere le seguenti condotte: si sarebbe recata presso un ristorante di Città di Castello, fingendosi una cliente e ordinando da mangiare, ma in realtà con l'intenzione di commettere furti in danno degli altri avventori ed avendo già programmato di non pagare il conto malgrado la consumazione del pasto;
si sarebbe impossessata di un cellulare, di un libretto di deposito rilasciato dalla Coop e di un portafoglio, sottraendoli alla persona offesa, V B, che li custodiva all'interno della propria borsa, che aveva appoggiato sullo schienale della sedia del ristorante ove stava pranzando;
avrebbe contraffatto la carta d'identità della V, custodita nel portafoglio rubato, apponendovi la propria fotografia, per poi presentarsi presso un centro commerciale Coop con il libretto di deposito parimenti sottratto alla vittima, chiedendo di prelevare la relativa somma di denaro depositata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 497-bis cod. pen. Sostiene che, nel caso in esame, sarebbe configurabile un falso grossolano, atteso che la carta di identità della persona offesa sarebbe stata contraffatta mediante la palese applicazione sul documento della fotografia del permesso di guida dell'imputata.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che: la persona offesa del reato di truffa tentata non sarebbe la V, bensì la "Coop";
l'unica querela riferibile alla "Coop" sarebbe quella presentata dalla signora M, che, però, sarebbe una mera impiegata, priva di qualsiasi procura che le conferisse i poteri di proporre denunce e querele per conto della società. I giudici di merito, pertanto, avrebbero dovuto rilevare il difetto di querela in relazione al reato di truffa tentata.
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