Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/2003, n. 6097

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Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 cod. proc. civ. nega al terzo opponente, (e tale ultima veste può essere assunta anche dal coniuge, in quanto la diversa disposizione contenuta nell'art. 622 cod. proc. civ. è stata dichiarata incostituzionale da Corte Cost. n. 143 del 1967), la possibilità di provare con testimoni il diritto vantato sui beni pignorati nella casa in cui conviva o coabiti non occasionalmente con il debitore pignorato, ovvero in altri luoghi a quest'ultimo appartenenti, giacché la presenza di beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore crea la presunzione di appartenenza di essi al debitore medesimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/2003, n. 6097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6097
Data del deposito : 16 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G V - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B L, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell'avvocato V M, che la difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
F E C quale socio accomandatario della Nuova Depositi di E C s.a.s., in persona del Curatore Dott. V G, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA VESCOVIO

21, presso lo studio dell'avvocato T M, che la difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


nonché

contro

S M, NATALI OLGA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 1129/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 18/03/99 e depositata il 13/04/99 (R.G.
8771/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. L F D N;

udito l'Avvocato T M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. L B, con ricorso al pretore di Roma dell'8 marzo 1996, ha proposto opposizione all'espropriazione mobiliare promossa da Mario Spadaro in danno di Mario Capitanio con atto di pignoramento eseguito il 7 marzo 1996 nella propria abitazione. La ricorrente ha dedotto che l'appartamento, ove era stato eseguito il pignoramento, era stato da lei sublocato con scrittura privata autenticata del 17 febbraio 1993, successivamente trascritta, e che ella viveva in regime di separazione dei beni con il marito Mario Capitanio.


2. L'opposizione è stata accolta dal tribunale di Roma, davanti al quale le parti erano state rimesse come giudice competente per valore.
La decisione, impugnata dallo Spadaro, è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 1999, che ha rigettato l'opposizione proposta da L B. La Corte di appello ha ritenuto che esisteva una presunzione di appartenenza dei mobili pignorati al Capitanio, perché il pignoramento era avvenuto nella casa coniugale, e che la Brembilla non aveva dato la prova della proprietà esclusiva dei beni pignorati.


3. Per la cassazione della sentenza Liana Brebilla ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso il Fallimento di E C. L'altra intimata Olga Natali, erede di Mario Spadaro, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso svolge tre motivi, per intendere i quali è necessario richiamare le seguenti affermazioni contenute nella sentenza impugnata:
a) esisteva una presunzione di appartenenza al Capitanio dei mobili pignorati, perché il pignoramento era avvenuto nella casa coniugale dei coniugi Capitanio Brembilla e non era rilevante la circostanza che il Capitanio avesse sublocato alla moglie l'appartamento o avesse stabilito la sua residenza in Milano, perché settimanalmente egli tornava a Roma presso la moglie da Milano;

b) la Brebilla non aveva fornito la prova della proprietà esclusiva si mobili pignorati.

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