Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2024, n. 3452

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2024, n. 3452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3452
Data del deposito : 7 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 12668/2023 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 3452/2024 Data pubblicazione 07/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASQUALE D'ASOLA Primo Presidente Rinvio pregiudiziale ex Aggiunto art. 363-bis c.p.c. – CARLO DE CHIARA Presidente di Sezione Mediazione obbligatoria – Domanda LORENZO ORILIA Consigliere riconvenzionale- Sottoposizione LUCIO NAPOLITANO Consigliere – Esclusione - Ragioni. M BI Consigliere Ud.21/11/2023 PU ENRICO SODITTI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere ANTONELLA PAGETTA Consigliere LOREDANA NAZZICONE Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 12668-2023, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 13/06/2023, nel processo tra: BOCCEA GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B;
e ANGILERI GIOVAN BATTISTA, rappresentato e difeso dall'avvocato S A. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
Numero registro generale 12668/2023 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 3452/2024 Data pubblicazione 07/02/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale conclude come da requisitoria scritta, con affermazione dei principi di diritto riportati, per cui la domanda riconvenzionale è sottoposta all'obbligo di mediazione, salvo risulti prima facie inammissibile o non in grado comunque di incidere sulle rispettive posizioni sostanziali della vicenda oggetto di lite.

FATTI DI CAUSA

La Boccea Gestioni Immobiliari s.r.l. ha chiesto con ricorso al Tribunale di Roma l'accertamento della risoluzione del contratto di locazione concluso con il suo conduttore per avveramento della condizione risolutiva pattuita, per la perdita dei requisiti soggettivi ex l. n. 203 del 1991 o per scadenza del termine, con la condanna al rilascio del bene. Il resistente ha chiesto il rigetto delle domande o, nel caso di loro accoglimento ed in via riconvenzionale, la condanna di controparte alla restituzione del deposito cauzionale di € 900,00, con gli interessi legali. La procedura di mediazione si è svolta regolarmente sulle domande principali, non sulla riconvenzionale ed il Tribunale ha ritenuto quindi di operare il rinvio alla S.C., ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c., in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 e la mediazione sia stata già effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla domanda di parte attrice. La Prima Presidente ha assegnato la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite civili per l'enunciazione del principio di diritto. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta, 2 di 23 Numero registro generale 12668/2023 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 3452/2024 Data pubblicazione 07/02/2024 chiedendo di enunciare il principio di diritto secondo cui anche la domanda riconvenzionale è sottoposta all'obbligo di mediazione, salvo risulti prima facie inammissibile o non in grado comunque di incidere sulle rispettive posizioni sostanziali della vicenda oggetto di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – La questione. L'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. pone la questione di diritto se, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sussista l'obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale. Reputano le Sezioni unite di risolvere tale questione escludendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia condizione di procedibilità della proposizione della domanda riconvenzionale, alla stregua delle seguenti considerazioni. 2. – La diversa natura delle domande riconvenzionali astrattamente proponibili in giudizio. Gli interpreti sogliono distinguere tra domanda riconvenzionale collegata all'oggetto della lite e domanda riconvenzionale ad essa “eccentrica”. La prima tipologia emerge dal sistema positivo processuale, come interpretato nel c.d. diritto vivente, secondo cui l'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione – come recita l'art. 36 c.p.c. – ma al solo fine di ritenerle devolute al medesimo in quanto rientrino nella sua competenza per materia o per valore. 3 di 23 Numero registro generale 12668/2023 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 3452/2024 Data pubblicazione 07/02/2024 Analoga “comunanza” della lite si richiede, peraltro, al fine di reputare ammissibile la domanda riconvenzionale, che pure non importi lo spostamento di competenza: invero, del pari, in tal caso la giurisprudenza di legittimità esige «un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus» (già Cass. 19 ottobre 1994, n. 8531;
nonché, tra le tante, Cass. 14 gennaio 2005, n. 681;
Cass. 4 luglio 2006, n. 15271;
Cass. 15 gennaio 2020, n. 533;
Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Tale collegamento oggettivo, che rende opportuno il simultaneus processus, viene rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, al quale è richiesto unicamente di motivare al riguardo, in particolare ove ritenga la riconvenzionale inammissibile. Resta, però, fermo in entrambi i casi ricordati – domanda riconvenzionale che ecceda, oppure no, la competenza del giudice della causa principale – il detto principio circa la necessaria esistenza di un “collegamento oggettivo con l'oggetto” che già appartiene al giudizio. Dall'altra parte si pone la seconda tipologia di domande afferente alla nozione di riconvenzionale c.d. eccentrica: la quale, per sottrazione, indica quella in nessun modo “obiettivamente ricollegabile all'oggetto” della causa. La genericità dei termini, alla luce dei precedenti di merito editi e di legittimità, ha reso, però, tutt'altro che rara l'estensione della lite fra le parti, proprio sul profilo se debba ritenersi sussistente un tale “collegamento oggettivo”;
mentre poi una pluralità di indici positivi, presenti nell'ordinamento, conduce a non differenziare affatto le due tipologie indicate, quanto agli effetti, che ora 4 di 23 Numero registro generale 12668/2023 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 3452/2024 Data pubblicazione 07/02/2024 interessano, della sottoposizione all'obbligo della preventiva mediazione, quale condizione di proponibilità della domanda riconvenzionale. 3. – Ragioni dell'esclusione della mediazione obbligatoria per le domande riconvenzionali. 3.1. – La disciplina. Con l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 è stata reintrodotta nell'ordinamento – dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo ad opera di Corte cost. n. 272 del 2012 per eccesso di delega – la mediazione civile, quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie. Si prevede quindi che «[c]hi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione», quale «condizione di procedibilità della domanda giudiziale». È altresì disposto che l'improcedibilità sia «eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6» ossia, tre mesi, più tre su accordo delle parti (così i commi 1 e 2, a seguito della sostituzione dell'intero art. 5 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 149 del 2022). Dunque, chi intenda esercitare una di simili liti è tenuto, preliminarmente, a tentare la composizione stragiudiziale della controversia mediante l'esperimento del procedimento disciplinato dal d.lgs. medesimo, il cui svolgimento è affidato ad appositi organismi di mediazione. Tale condizione di procedibilità della domanda giudiziale è un presupposto processuale, il cui difetto è sanabile retroattivamente, 5 di 23 Numero registro generale 12668/2023 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 3452/2024 Data pubblicazione 07/02/2024 qualora il giudice rilevi il mancato esperimento del tentativo o la sua pendenza, per permetterne la conclusione. Non si parla di “sospensione” in senso tecnico, trattandosi di un mero rinvio, ma questo comporta pur sempre un differimento della trattazione della causa;
il quale, inoltre, non necessariamente sarà contenuto nei pochi mesi indicati dal legislatore, essendo «dopo la scadenza» previsione relativa solo al termine minimo, non massimo, il quale ultimo invece necessariamente seguirà le esigenze del calendario del giudice. 3.2. – Le riconvenzionali “non eccentriche”. Con riguardo alla riconvenzionale c.d. non eccentrica, la lettera e la ratio della disposizione inducono a ritenerla non sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, in quanto si collega all'oggetto del processo già introdotto dall'attore. Infatti, la legge non prevede espressamente né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali di tale eventualità;
ed il legislatore, pur intervenuto anche

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi