Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2004, n. 19998
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L'indicazione, nel foglio di registrazione inserito nel cronotachigrafo, di una data di inizio dell'utilizzazione diversa da quella effettiva integra violazione della disposizione di cui all'art. 15, comma quinto, lett. b), del regolamento CEE n. 3821, del 1985, sanzionata con norma interna ex art. 19 della legge 727 del 1978, non essendo, all'uopo, applicabile la sanzione di cui all'art. 179 del codice della strada, che si riferisce alle diverse ipotesi ivi specificamente indicate (e in particolare, nella lettera C del comma secondo, al mancato inserimento, nel cronotachigrafo, del foglio di registrazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. F F M - rel. Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P e, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato N A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BENTIVOGLIO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1353/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 25/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/09/2004 dal Consigliere Dott. F M f;
udito per il ricorrente l'Avvocato ADRAGNA che ha chiesto l'accoglimento del ricorse;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 19 novembre 1999, diretto al Tribunale di Bologna, P E proponeva opposizione avverso il verbale del 12.11.1999, con cui la Polizia Municipale del Comune di Bentivoglio gli aveva contestato la violazione degli artt. 181, comma 1, 15, comma 1, lett. b), 179, comma 2, del codice della strada, perché, percorrendo alla guida del proprio autocarro tg. SA581618 via Saliceto, nel Comune di Bentivoglio, aveva danneggiato la segnaletica stradale;non aveva esposto il tagliando di assicurazione ed aveva inserito il foglio di registrazione con data non esatta, essendovi indicata la data del 12.12.1999, anziché quella del 12.11.1999.
Il ricorrente contestava esclusivamente la violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S., sostenendo che non corrispondeva al vero il fatto che la data indicata nel foglio di registrazione non fosse esatta e che, comunque, l'errata indicazione della data iscritta nel foglio di registrazione del cronotachigrafo non rientrava tra le fattispecie di illecito di cui all'art. 179, comma 2,/ del C.d.S..
Con sentenza in data 5.5.2000, depositata in cancelleria il 25 maggio 2000, il giudice adito rigettava il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi dedotti dal ricorrente.
Avverso detta sentenza P E ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. Gli intimati Comune di Bentivoglio e Prefettura della Provincia di Bologna non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 179 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Secondo il ricorrente ti fatto contestato della errata indicazione della data sul foglio di registrazione non rientrerebbe tra le violazioni previste dall'art. 179 del C.d.S., trattandosi di fattispecie prevista e sanzionata dagli artt. 15, quinto comma, del Regolamento CEE n. 3821/85 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727. Inoltre l'aver assimilato il fatto summenzionato allo omesso inserimento del foglio di registrazione - fatto questo espressamente previsto dall'art. 179 C.d.S. - comporterebbe violazione dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 689 del 24.11.1981, avendo il giudice a
quo, così decidendo, fatto indebito ricorso al criterio ermeneutico dell'analogia legis espressamente vietato dalla citata disposizione. Il ricorso è fondato.
L'art. 179, comma 2, del codice della strada, assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni:
a) chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto;
b) chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante;
c) chiunque circola senza avere inserito nel cronotachigrafo il foglio di registrazione.
Tale disposizione non sanziona, invece, espressamente l'inserimento nel cronotachigrafo di un foglio di registrazione con data non corrispondente a quella del suo inserimento in detto dispositivo. Il giudice a quo ha ritenuto che anche tale fatto sia sanzionato dall'art. 179, secondo comma, del codice della strada, dovendosi lo stesso assimilare "in ragione della possibilità di utilizzazione del foglio in altra data" all'"omesso inserimento del foglio di registrazione". decidendo il Tribunale di Bologna è incorso nella denunciata violazione di legge, avendo esteso l'ambito di applicazione della norma in esame in virtù di una non consentita interpretazione analogica della stessa.
Dispone, infatti, l'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. A ciò si aggiunga che, come rettamente osservato dal ricorrente, il fatto in questione dell'inserimento nel cronotachigrafo del foglio di registrazione con data inesatta integra violazione di una diversa specifica disposizione e precisamente dell'art. 15, comma 5, lett. b) del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, sanzionata dall'art. 19 della legge 13 novembre 1978 n. 727. L'art. 15, comma 5, lett. b) del Regolamento CEE n. 3821/85 dispone che il conducente deve indicare sul foglio di registrazione "data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio". L'art. 19 della legge n. 727/78 dispone che "chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni e integrazioni...è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da l. 15.000 a L 30, 000" (quadruplicata in virtù dell'art. 8, comma 1, del D.L.