Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2008, n. 26441
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In tema di classamento, la normativa catastale non fa riferimento ai beni come oggetto di diritti, ma in quanto abbiano una autonoma utilità e capacità reddituale, nè considera a detti fini, "gli immobili", bensì "le unità immobiliari", le quali possono essere costituite sia da porzioni di immobili, sia da complessi di beni, che solo dal loro collegamento acquistano l'utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi; pertanto, se l'opificio industriale può essere, in quanto tale, oggetto di un contratto di locazione, e, quindi, produrre il relativo reddito, non v'è ragione per escludere, che allo stesso sia riferibile la rendita catastale, quale emergente dalla valutazione del complesso degli elementi costitutivi - strutture murarie e impianti- che caratterizzano le unità immobiliari classificabili come "opifici".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAGNO IU Vito Antonio - Presidente -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. MARINUCCI IU - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIUSEPPE TE MI S.p.A. (cod. fisc. e P. IVA 05931440159), con sede legale in Rho (MI), Corso Europa n. 206, numero iscrizione al registro imprese di Milano n. 199087, REA n. 1050991, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Ing. Della Porta Umberto, cod. fisc. [...], nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in Via Vittor Pisani n. 12/A, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dalla prof. avv. SALVINI Livia e dal prof. avv. IU Cipolla, presso il cui studio in Roma, viale IU Mazzini n. 11, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
COMUNE di RHO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal rag. MUNAFÒ IU e domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza Emilia n. 1;
- intimato -
avverso la sentenza n. 20/05/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 05, il 22 giugno 2004, depositata il 22 settembre 2004 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/06/2008 dal Relatore Cons. Dott. IU Marinucci;
udito, per la ricorrente S.p.A., l'Avv. Livia Salvini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione, relativo all'annualità d'imposta 1995, il Comune di Rho accertava alla società, odierna ricorrente, un maggior debito impositivo,, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, cosiddetta ICI, in relazione ad un fabbricato industriale di sua proprietà, classificabile in categoria catastale D e, all'epoca, sprovvisto di rendita), liquidando una maggiore imposta di L. 199.694.000, oltre sanzioni ed interessi.
L'immobile de quo, sito in Rho, era stato assoggettato a tassazione dalla società, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, sulla base della rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto.
La cosiddetta rendita presunta utilizzata dalla società, e pari a L. 322.200.000, sarebbe risultata in linea con quella definitivamente attribuita, nel 2000, dal competente Ufficio del Territorio e ammontante a L. 381.850.000.
La pretesa impositiva del Comune, in particolare, era motivata sul presupposto dell'erroneità del criterio di determinazione della base imponibile adottato dalla società TE S.p.A., dal momento che, secondo l'ente locale, sarebbe stato necessario applicare il diverso criterio di tassazione basato sui valori rivalutati di bilancio, secondo il comma 3, dell'art. 5 del Decreto ICI.
Avverso tale atto impositivo, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo l'inapplicabilità del criterio di determinazione della base imponibile invocato dal Comune, sul presupposto della mancanza di quella "distinta contabilizzazione" del valore del fabbricato, rispetto al valore degli impianti e dei macchinari insistenti al suo interno, evocata dal comma 3 del citato articolo 5.
La Commissione adita, con la sentenza n. 182/18/2002, dopo aver accertato in fatto che nel valore contabile degli immobili era ricompreso anche quello degli impianti e dei macchinari strutturalmente funzionali ai processi industriali svolti nell'opificio, accoglieva il ricorso della società, ritenendo insussistenti i presupposti applicativi dell'art. 5, comma 3, del Decreto ICI e confermando la legittimità del criterio di tassazione utilizzato dalla TE S.p.A..
Avverso tale decisione, il Comune di Rho interponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza n. 20/05/04 pronunciata il 22 giugno 2004 e depositata il 22 settembre 2004, riteneva sussistente il requisito della "distinta contabilizzazione" dell'immobile in considerazione del fatto che il fabbricato risultava comunque individuato in un'autonoma voce dì bilancio, riconoscendo l'applicabilità, nel caso di specie, del criterio di tassazione basato sul valore contabile dell'immobile. Avverso tale sentenza, la IU TE IC S.p.A. proponeva ricorso per cassazione sorretto da un motivo, ampiamente articolato, e corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Non svolgeva attività difensiva l'intimato Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo del ricorso, la società contribuente ha lamentato "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4, anche in relazione all'art. 53 Cost., e
dell'art. 2343 c.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n.3). Insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)". A parere della società TE S.p.A. in base al disposto dell'art. 5, comma 3, del Decreto ICI, l'applicabilità del criterio di tassazione sulla base del valore contabile di iscrizione in bilancio del cespite discenderebbe da tre presupposti, dovendosi trattare di un immobile;
a) classificabile nel gruppo catastale D;
b) interamente posseduto da un'impresa;
c) distintamente contabilizzato. In mancanza di uno soltanto di tali requisiti, troverebbe applicazione, anche per i fabbricati iscrivibili nel gruppo catastale D, il criterio residuale di cui al citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4. Nel caso di specie, sarebbe difettato il requisito della distinta contabilizzazione del fabbricato, elemento