Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2021, n. 41298

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2021, n. 41298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41298
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4118/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE – PROVINCIA PESCARA – A.T.E.R., elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avvocato C L e dell’avvocato M S V, rappresentata e difesa dall’avvocato G Z, dall’avvocato L d F, dall’avvocato C L, dall’avvocato M S V. – controricorrente, ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4118/2015 Numero sezionale 887/2021 Numero di raccolta generale 41298/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, sezione staccata di PESCARA, n. 693/10/14, depositata il 24/06/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 2021 dal Consigliere R G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso principale e l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale;
udito l’avvocato G Z per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. L’ATER della Provincia di Pescara impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Ires e Irap, per il periodo d’imposta 2006, costi indeducibili (quote di ammortamento finanziario di immobili locati per euro 403.611,26, imputate a conto economico), plusvalenze non dichiarate derivanti dalla cessione di immobili di edilizia residenziale pubblica (per euro 570.778,79), e applicava l’aliquota ordinaria Ires anziché l’aliquota agevolata pari alla metà di quella ordinaria.

2. La Commissione tributaria provinciale di Pescara, con sentenza n. 418/01/2012, in parziale accoglimento del ricorso, disconobbe gli ammortamenti finanziari, e, per il resto, annullò l’atto impositivo.

3. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara) ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia e quello incidentale dell’ATER, in relazione ai capi della pronuncia di primo grado di rispettiva soccombenza, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) l’ATER è assimilabile allo IACP (Istituto autonomo case popolari) poiché i due enti “non hanno natura giuridica diversa”, sicché all’ATER spettano le stesse agevolazioni previste per i soppressi Istituti autonomi;
(ii) testualmente (cfr. pag. 7 della sentenza) «i proventi derivanti dalla vendita degli immobili r.g. n. 4118/2015 Cons. est. R G F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4118/2015 Numero sezionale 887/2021 Numero di raccolta generale 41298/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 ERP […] non concorrono alla formazione dell’imponibile Ires poiché l’ente che li percepisce non è l’effettivo possessore, avendo la Regione la disponibilità delle somme al fine di impiegarle per specifiche finalità, quali lavori di incremento, acquisizione e manutenzione straordinaria del patrimonio ERP e per opere socialmente rilevanti»;
(iii) anche l’ATER, quale IACP “comunque denominato”, può avvalersi delle stesse agevolazioni fiscali previste per i soppressi enti, ivi compresa la riduzione del 50 per cento dell’aliquota Ires, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, (iv) quanto all’Irap, le plusvalenze conseguite dall’ATER con la vendita degli alloggi, da qualificare come proventi straordinari secondo la classificazione dei beni operata dalla stessa Amministrazione finanziaria (“A.F.”), non rientrano nel valore della produzione netta.

4. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello;
l’ATER resiste con controricorso, nel quale svolge ricorso incidentale, con quattro motivi, e deposita una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale [«-1- Violazione dell’art. 86 t.u.i.r., degli artt. 5 e 11, c. 3 d.lgs. 446/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. »], l’Agenzia assume che la sentenza impugnata ha negato che le entrate derivanti dalla vendita degli immobili ERP siano tassabili ai fini Ires e Irap, sulla base dell’asserita mancanza del possesso di un componente positivo di reddito da tassare (segnatamente si tratta di una plusvalenza e non di un ricavo) in capo all’ATER poiché i detti proventi, seppure formalmente attribuiti all’Azienda territoriale, sono giuridicamente indisponibili, essendo rimesso alla Regione di determinarne la destinazione. Indi, censura la decisione della C.T.R. che ha trascurato r.g. n. 4118/2015 Cons. est. R G F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4118/2015 Numero sezionale 887/2021 Numero di raccolta generale 41298/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 alcuni elementi di fatto non controversi, vale a dire che l’ATER, tramite la vendita degli immobili, realizza proventi, che sono di sua proprietà, tassabili come plusvalenze in capo alla stessa Azienda territoriale, i quali, in un secondo momento, scontata la tassazione, sono suscettibili di essere destinati dalla Regione al soddisfacimento di determinate finalità e scopi sociali, come il c.d. bisogno abitativo. Del resto, ad avviso dell’ufficio finanziario, fin dalla fase endoprocedimentale, era stato evidenziato che l’Agenzia si era già pronunciata su tali temi, in data 05/09/2007, nella risposta della Direzione regionale dell’Abruzzo all’interpello dell’ATER, ed aveva escluso che, in base all’attuale quadro normativo ed alla prassi interpretativa della materia tributaria, le plusvalenze da cessione di alloggi dell’ATER potessero essere esenti da imposta. Sotto altra angolazione giuridica, l’ufficio rileva che l’ATER afferma di non considerare come propri gli immobili ed i proventi delle cessioni, il che però è contraddetto dai seguenti elementi oggettivi che, al contrario, dimostrano che gli immobili e i proventi della loro cessione sono dell’Azienda. In particolare: nei pubblici registri immobiliari detti beni sono intestati all’ATER;
gli atti di cessione sono firmati, in qualità di cedente, dal legale rappresentante dell’ATER;
i proventi delle vendite confluiscono in conti ad essa intestati;
tali proventi possono essere utilizzati soltanto dall’ATER, seppure previa autorizzazione delle Regioni e per soli fini istituzionali (straordinaria manutenzione e costruzione edilizia residenziale pubblica). In ultima analisi, la ricorrente ascrive alla Commissione regionale di avere creato uno ius singolare, che in realtà non esiste, introducendo una figura ibrida, sussumibile sotto il nomen della plusvalenza, ma non sotto il relativo regime di normazione e tassazione. Infine, l’Agenzia rimarca che la C.T.R. reitera il medesimo errore nel passo della decisione in cui afferma che l’A.F. avrebbe negato l’imponibilità della plusvalenza ai r.g. n. 4118/2015 Cons. est. R G F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 4118/2015 Numero sezionale 887/2021 Numero di raccolta generale 41298/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 fini dell’Irap laddove, invece, nella già citata risposta all’interpello dell’ATER di Lanciano, l’ufficio aveva sostenuto esattamente il contrario.

2. Con il secondo motivo [«-2- Violazione dell’art. 109 t.u.i.r. (imputazione per competenza) e dell’art. 5 d.lgs. n. 446/97 (in tema di Irap), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. »], l’Agenzia rileva che la C.T.R. ha fatto riferimento alla presunta insorgenza di una doppia imposizione in relazione alla quota del 20% delle somme incassate dalle vendite destinato a copertura delle perdite (mentre il restante 80% può essere destinato esclusivamente alla manutenzione straordinaria o alla realizzazione di nuove costruzioni). Al riguardo evidenzia che non vi è alcun rischio di doppia imposizione in quanto i proventi derivanti dalle cessioni avvenute nel 2006 erano interamente soggetti a tassazione Ires e Irap nel medesimo periodo d’imposta, in virtù del principio di competenza.
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