Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2021, n. 02111

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2021, n. 02111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02111
Data del deposito : 29 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 13385-2016 proposto da: CENTURELLI M C, CENTURELLI PAOLA, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI

13, presso lo studio dell'avvocato G P, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

V E, VEZZANI MARCELLO, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEL TRITONE N.

169, presso lo studio dell'avvocato R S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G D B, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 625/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere E P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C C, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento dei restanti motivi;
udito l'Avvocato G P, difensore delle ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato G D B, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1998 M C C e P C, in proprio e quali eredi di Emidio e di L C, convennero in giudizio M V ed E V, quali eredi di R V, per sentir dichiarare la risoluzione del rapporto originato dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820 del 1990, che aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. ai Vzzani di due immobili oggetto della scrittura privata sottoscritta il 7 luglio 1976, subordinatamente «al pagamento del residuo prezzo di lire 13.000.000, e del residuo mutuo in accollo dell'importo di lire 22.800.000». Le attrici dedussero l'inadempimento della controparte per mancato pagamento degli oneri residui, comprensivi delle rate del mutuo e degli interessi. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1267 del 2007, rigettò la domanda rilevando la preclusione da giudicato costituito dalla sentenza n. 820 del 1990 del medesimo Ufficio.

2. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza pubblicata il 6 maggio 2015, ha confermato la decisione di primo grado. L'obbligazione che condizionava il trasferimento degli immobili era indicata dalla sentenza n. 820 del 1990, che aveva disposto ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento degli immobili all'acquirente subordinatamente al pagamento degli importi di lire 13.000.000 e di lire 22.800.000, quest'ultimo a titolo di accollo del mutuo, senza ulteriori oneri. La sentenza n. 616 del 1995, anch'essa passata in giudicato, aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dai venditori Centurelli, ed accertato l'illegittimità della pretesa di ulteriori somme a titolo di accessori del credito relativo al prezzo degli immobili.

3. Per la cassazione della sentenza M C C e P C hanno proposto ricorso articolato in otto motivi, ai quali resistono con controricorso E V e M V. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., per erronea interpretazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820 del 1990. In assunto delle ricorrenti la Corte d'appello, nel reputare conformi agli obblighi scaturenti dal giudicato le offerte di pagamento limitate al solo capitale finanziario di mutuo, non avrebbe tenuto conto della disciplina dell'accollo - peraltro richiamata dalla sentenza n. 820 del 1990 e rispondente all'assetto di interessi assunto dai contraenti con la scrittura privata del 1976 - in forza della quale erano dovuti anche gli interessi incorporati nelle rate del mutuo.

1.1. Il motivo è ammissibile e fondato.

1.2. Le ricorrenti hanno contestato l'interpretazione del giudicato prospettando la violazione dell'art. 2909 cod. civ., e in tal modo si sono conformate all'insegnamento della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (ex multis, Cass. 09/11/2018, n. 30838;
Cass. 05/10/2009, n. 21200;
Cass. Sez U 09/05/2008, n. 11501;
Cass. Sez. U 28/11/2007, n. 24664).

1.3. Nel merito sussiste la denunciata violazione di legge poiché l'interpretazione che la Corte d'appello ha dato del n. 13385 del 2016 Picaroni est. giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820 del 1990 non è plausibile. L'espressione «pagamento del residuo prezzo (£ 13.000.000 e del residuo mutuo in accollo dell'importo di £ 22.800.000)», contenuta nel dispositivo della sentenza citata, non può assumere altro significato che quello riconducibile alle caratteristiche delle figure contrattuali richiamate: il mutuo e l'accollo. E poiché il mutuo tipicamente produce interessi, l'accollo del mutuo comporta l'assunzione dell'obbligazione di pagamento della somma capitale e degli interessi. Salvo pattuizioni specifiche, accollarsi il residuo mutuo significa, appunto, subentrare in luogo dell'originario mutuatario nell'obbligazione di pagamento delle rate di mutuo, fino all'estinzione (ex multis, Cass. 25/08/1998, n,. 8442;
Cass. 27/01/1997, n. 821;
Cass. 24/06/1993, n. 6990;
Cass.30/03/1984, n., 2093). La stessa sentenza n. 820 del 1990 dà atto, in motivazione, che l'acquirente Vzzani, in data 2 agosto 1976, aveva rimborsato al venditore la rata semestrale del mutuo relativa al periodo giugno-dicembre 1976. 1.3. Ulteriormente le ricorrenti contestano il richiamo fatto dalla Corte d'appello al giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 616 del 1995, che non avrebbe affatto statuito sulla illegittimità della pretesa degli oneri derivanti dall'accollo del mutuo.
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