Cass. pen., sez. I, ordinanza 07/08/2018, n. 38100

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, ordinanza 07/08/2018, n. 38100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38100
Data del deposito : 7 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCIDO CARMINE nato a BATTIPAGLIA il 10/05/1971 avverso l'ordinanza del 27/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
S

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. C V, detenuto presso la Casa circondariale di Terni, ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 27 marzo — 3 aprile 2018, emesso ai sensi dell'articolo 35-bis ord. pen. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ha disposto la separazione di parti del reclamo, rispetto alle quali ha ritenuto necessario completare l'istruttoria, e ha rigettato soltanto quelle doglianze che, anche per genericità dei contenuti, non afferiscono all'esercizio di diritti e non prospettano situazioni che siano attinenti con la tutela di diritti fondamentali. Il ricorso, pertanto, restando estraneo alla materia di cui all'articolo 69, comma 6, ord. pen., non è suscettibile di essere qualificato come atto di reclamo al Tribunale di sorveglianza. Si rileva allora che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
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