Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2022, n. 27917
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dal ricorrente, la sentenza impugnata riportata estensivamente alle pagg.1-2 della motivazione il fatto e gli snodi processuali fondamentali, incluse le contestazioni da accertamenti bancari. Inoltre, alle pagg.3-4 della stessa decide, esaminando espressamente la questione del «puntua- le risconto dei movimenti bancari» (cfr., p.3, ivi), della prova contra- ria offerta dal contribuente e ritenuta generica, non idonea a supera- re la presunzione dell'art.32, e affrontando un compendio di elementi istruttori ulteriori a riscontro di tale presunzione: «convergono verso tale convincimento, tra le altre, le seguenti circostanze evidenziate (...)» (ibidem). Pertanto, la sentenza impugnata ha motivato in ma- niera tutt'altro che apparente ed è rispettosa del minimo costituzio- nale. 8. Con il terzo motivo (numerato 2.1. a pag.45 del ricorso), si la- menta - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 29 settem- bre 1973, n. 600, avendo erroneamente il giudice di merito ritenuto che il contribuente non avesse dato giustificazione di tutte le movi- mentazioni bancarie registrate. 9. Il motivo è inammissibile. Si rammenta che, all'esito della senten- za della Corte costituzionale n. 228 del 2014, in relazione all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, resta fermo che le operazioni bancarie di versamento hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contri- buenti, mentre quelle di prelevamento solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa, quale è, appunto, l'odierno ricorrente. Né può dubitarsi che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, fondando l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, gravi sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione, dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su pre- sunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo al- l'equità (Cass. 16/07/2020, n. 15161;Cass. 24/07/2014, n. 16896). Ciò premesso quanto al canone di riparto dell'onere della prova di- scendente dall'applicazione dell'art.32 cit. nella fattispecie, le Sezioni Unite di codesta Corte hanno chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di vio- lazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di moti- vazione e di omesso esame 3 circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudi- ce di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476). Nel caso di specie, il giudice di merito con valutazione in fatto che si sottrae alla censura in disamina, neppure articolata sotto l'angolo del vizio motivazionale, ha come sopra riportato ritenuto che le giustifi- cazioni addotte dal contribuente in relazione ai singoli prelevamenti e versamenti, non fossero idonee a superare la presunzione, di fonte legislativa, circa la loro natura di ricavi tratti dall'esercizio dell'impre- sa individuale, ritenendo le contestazioni di parte generiche. 10. Con il quarto motivo (numerato 3 a pag.55 del ricorso) - agli ef- fetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si deduce la nulli- tà della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con- cernente l'indeducibilità di taluni costi sostenuti dal contribuente per la costruzione di edificio commerciale (fatture Cama S.r.l. e Hotel Stella S.r.l.).11. Il motivo è fondato, come conviene la stessa Agenzia nel suo controricorso. La sentenza della commissione tributaria regionale, dopo avere dato atto che gli appelli del contribuente erano diretti a colpire la sentenza di primo grado anche quanto ai costi per la co- struzione dell'edificio commerciale ritenuti non inerenti (cfr. primo capoverso a p.2 della motivazione della sentenza), ha poi omesso di decidere sul motivo di appello suddetto, e la sentenza si rivela per- tanto sul punto viziata sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronuciato. 12. L'accoglimento del quarto determina l'assorbimento del quinto motivo (numerato 3.1. a pag.59 del ricorso), con cui si prospetta - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - la violazione e fal- sa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso l'inerenza sui suddetti costi, sulla base di un giudizio di mera con- gruità. 13. Il sesto motivo (numerato 4. a pag.65 del ricorso) - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - censura la violazione dell'art. 110 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 per aver la Com- missione tributaria regionale erroneamente ritenuto che gli interessi passivi sostenuti per i finanziamenti ottenuti non fossero deducibili, ancorché non fosse stata effettuata alcuna capitalizzazione degli stessi in sede di redazione del bilancio civilistico. 14. Il motivo è fondato, nei limiti che seguono. Per decidere sulla censura è necessario ricostruire la normativa applicabile, considerato le riprese riguardano due anni di imposta, il 2007 e il 2008 e che proprio a cavallo delle due annualità è intervenuta un'importante no- vella normativa. 15. Orbene, il d.lgs. n.12 dicembre 2003, n. 344 di Riforma dell'im- posizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, entrato in vigore del provvedimento: 1/1/2004 ha introdotto il seguente testo dell'art.96 TUIR, rubricato "Interessi passivi": «1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare com- plessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a nor- ma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione mone- taria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computa- no per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla forma- zione del reddito;f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella mi- sura ivi stabilita;g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti de- gli incrementi formati nell'esercizio.
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