Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2006, n. 13687

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In tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento dei diritti inerenti alla qualità di socio, ivi compreso quello al godimento dell'alloggio, a nulla rilevando che sia già stato stipulato o meno il mutuo individuale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2006, n. 13687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13687
Data del deposito : 14 giugno 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi CE - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPERANZA - SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GIORGIANNI CO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUCCI DUILIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
TT LU, DI RO IN, RI IO, RR DE, IU CC, ED CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IANNACCI, rappresentati e difesi dagli avvocati CIANCI FRANCO, BENEDETTO CIANCI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 134/02 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 13/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/06 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

uditi gli avvocati CE GIORGIANNI, CIANCI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 13 novembre 2002 la Corte d'appello di Campobasso ha rigettato il gravame proposto dalla ZA - Società Cooperativa Edilizia a r.l. (in prosieguo indicata solo come ZA) avverso una pronuncia del Tribunale di Larino, il quale, in accoglimento della domanda avanzata dai sigg. CI NI (in proprio e quale legale rappresentante delle figlie minori DI e RA BE), IN Di IM, AR AL, RA LD, CC UL e CE EL, aveva dichiarato nulla una deliberazione di esclusione dei predetti attori dalla società, adottata dal consiglio di amministrazione della cooperativa in data 13 febbraio 1987.
La corte d'appello, in particolare, ha stimato privo di fondamento il motivo d'impugnazione con cui la cooperativa, premesso di essere tra quelle che usufruiscono di contributi pubblici, aveva insistito nella già proposta eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Eccezione che è stata disattesa dalla corte molisana in base ad un duplice rilievo: in primo luogo, perché, in controversie riguardanti l'esclusione di soci da cooperative fruenti di pubblici contributi, il sorgere di un vero e proprio diritto soggettivo individuale del socio ed il conseguente passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella del giudice ordinario coinciderebbero con il momento in cui è stato operato il primo frazionamento del mutuo individuale in precedenza stipulato dalla società per l'edificazione dell'immobile, momento che, nella specie, aveva preceduto l'emissione della contestata delibera di esclusione;
in secondo luogo, perché - anche a voler viceversa ritenere che solo dall'epoca del successivo formale atto di prima assegnazione di un alloggio (o dal decorrere di un quinquennio da tale atto) si determini il venir meno della speciale competenza a provvedere su controversie come quella in esame da parte della Commissione di Vigilanza, istituita dal R.D. n. 165 del 1938, ed insorga quindi la giurisdizione del giudice ordinario - dovrebbe farsi applicazione del principio della perpetuatici juiridsictionis, avuto riguardo al fatto che nella specie, al tempo della decisione della causa, il primo atto di assegnazione di alloggio ad opera della cooperativa ZA era già intervenuto (e da oltre un quinquennio).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la cooperativa ZA, formulando due motivi di doglianza, illustrati anche con successiva memoria, ai quali la sig.ra NI e gli altri suoi litisconsorti hanno replicato con controricorso, del pari corredato poi da memoria, tra l'altro eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità tanto del ricorso per Cassazione, notificato dopo la scadenza del prescritto termine, quanto del precedente appello, siccome a suo tempo notificato alla sig.ra NI, quale esercente la potestà parentale sulle figlie, le quali però erano già all'epoca divenute maggiorenni.
Le sezioni unite di questa corte, dinanzi alle quali inizialmente il ricorso era stato fissato per trattazione in Camera di consiglio, con ordinanza depositata il 29 dicembre 2004 hanno invece disposto che la causa fosse discussa in pubblica udienza.
Con successiva ordinanza, emessa all'udienza del 31 marzo 2005, la trattazione del ricorso è stata ulteriormente differita in attesa della pronuncia delle sezioni unite sul preesistente contrasto di giurisprudenza in tema di ammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti del genitore esercente la potestà parentale quando i figli abbiano frattanto raggiunto la maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso non è fondata.
È vero che l'impugnata sentenza è stata notificata il 10 giugno 2003, mentre il ricorso per Cassazione risulta notificato l'11 ottobre 2003, quindi oltre il termine breve d'impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., comma 2. Ma correttamente la cooperativa ricorrente adduce che detto termine era stato sospeso sino a tutto il 30 giugno 2003, in virtù del D.L. n. 245 del 2002, art. 4 (convertito in L. n. 286 del 2002) e dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 2003. Nè può ritenersi che la sospensione riguardasse solo i termini in scadenza nel periodo indicato, non rimanendo sospeso invece il decorso del tempo compreso nel medesimo intervallo temporale, come in altra occasione è stato statuito da Cass. n. 10463/2000, a proposito dell'analoga sospensione dei termini processuali e sostanziali disposta, nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, dal D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, art. 1 convertito in L. 17 dicembre 1997, n. 434, in favore dei
soggetti residenti nelle regioni Umbria e Marche. A differenza di quest'ultima disposizione, infatti, il citato D.L. n. 245 del 2002, art. 4, estende la sospensione "per il predetto periodo" anche ai
termini "per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali", con un'espressione che risulterebbe priva di autonomo significato se non la si intendesse come volta, appunto, a lasciare in sospeso per l'intero arco di tempo considerato la pendenza dei suddetti termini di ricorso.
Donde la conclusione che, nel caso in esame, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza notificata il 10 giugno 2003 è iniziato a decorrere solo a partire dallo spirare del suindicato periodo di sospensione, ossia dal 30 giugno 2003, e, dovendosi poi tener conto anche dell'ulteriore sospensione nel periodo feriale, non si era consumato quando, in data 11 ottobre 2003, il ricorso è stato notificato agli intimati.

2. Non è accoglibile neppure l'ulteriore eccezione preliminare con cui i controricorrenti sollecitano la declaratoria d'ufficio d'inammissibilità dell'appello, a suo tempo proposto dalla cooperativa ZA avverso la sentenza di primo grado, nei confronti delle figlie della sig.ra NI, DI e BE RA.
Tale eccezione, come già dianzi accennato, si basa sull'assunto secondo cui, quando l'atto d'appello è stato indirizzato e notificato alla predetta sig.ra NI, quale esercente la potestà parentale sulle figlie,

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