Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2024, n. 16231
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Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno - di carattere associativo - che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente; pertanto, in caso di controversia sulla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie, in cui l'acquisto da parte dei soci della proprietà dell'alloggio - per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito - passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in cui la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, occorre verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita, nel qual caso si è in presenza di atti della società inidonei ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio e perciò privi di effetti nei confronti del socio, o sul rapporto associativo, da cui discende l'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza chiarire a quale dei due rapporti sopra descritti si riferisse, aveva ritenuto legittima una delibera di spesa che richiedeva a ciascun socio, ben dopo l'assegnazione dell'alloggio, un contributo finanziario per il pagamento del mutuo contratto dalla cooperativa per la costruzione del complesso edilizio oggetto del rapporto sociale).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 1556/2019 Numero sezionale 1613/2024 Numero di raccolta generale 16231/2024 Data pubblicazione 11/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Società CARLO DE CHIARA Presidente cooperativa - Cooperativa MASSIMO FALABELLA Consigliere-Rel. edilizia - Rapporto sociale e rapporto EDUARDO CAMPESE Consigliere di scambio LUIGI D'ORAZIO Consigliere Ud.09/04/2024 PU POLO FRAULINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1556 R.G. anno 2019 proposto da: L S, rappresentato e difeso dall'avvocato M A C;
ricorrente
contro
Casa 80 società cooperativa edilizia a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A G;
controricorrente avverso la sentenza n. 1007/2018 depositata il 6 giugno 2018 della Corte di appello di Bari. Udita la relazione svolta all'udienza del 9 aprile 2024 dal consigliere relatore M F;
udite le conclusioni le Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale G B S. I – RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 1 Numero registro generale 1556/2019 Numero sezionale 1613/2024 Numero di raccolta generale 16231/2024 Data pubblicazione 11/06/2024 N;
udite le difese delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. ― La società cooperativa edilizia Casa 80 ebbe a stipulare con Sanpaolo IMI s.p.a. un contratto di mutuo per la realizzazione di un complesso di alloggi, ma non provvide a pagarne le rate: in conseguenza l'istituto bancario creditore agì giudizialmente nei confronti della stessa. Con delibera di assemblea del 27 ottobre 2012, venne approvata la mozione che autorizzava l'organo amministrativo ad intraprendere una trattativa con la banca creditrice per definire la posizione debitoria, stante la pendenza della procedura esecutiva di esproprio introdotta da Sanpaolo. Il consiglio di amministrazione raggiunse un accordo transattivo con la banca e in data 31 gennaio 2013 deliberò di richiedere a tutti i soci un versamento di euro 10.000,00 per onorare l'accordo transattivo. Il presidente della società cooperativa, a fronte del mancato pagamento, da parte di alcuni dei soci, del detto contributo, fece valere in giudizio la pretesa nei confronti dei medesimi. 2. ― In tale quadro si colloca il decreto ingiuntivo pronunciato, su ricorso della società, dal Tribunale di Trani
contro
Salvatore Lanotte, il quale non aveva ottemperato alla sopra indicata delibera del consiglio di amministrazione. Avverso il decreto è stata proposta un'opposizione, resistita da Casa 80, respinta con sentenza del 18 dicembre 2015. 3. ― Lanotte ha impugnato detta pronuncia. Il giudizio di gravame, in cui si è costituita la società, è stato definito dalla Corte di appello di Bari con sentenza di rigetto del 6 giugno 2018 4. ― Ha proposto ricorso per cassazione, facendo valere otto motivi di impugnazione, Salvatore Lanotte. Ha notificato controricorso Casa 80. Il giudizio, avviato alla trattazione camerale, è stato rimesso alla Sez. I – RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 2 Numero registro generale 1556/2019 Numero sezionale 1613/2024 Numero di raccolta generale 16231/2024 Data pubblicazione 11/06/2024 pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 18762 del 2023. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Va preliminarmente esclusa l'inammissibilità del ricorso per cassazione, eccepita dalla parte controricorrente. Nel complesso, infatti, l'atto di impugnazione non risulta carente delle condizioni di cui all'art. 366 c.p.c. È poi ininfluente, in questa sede, l'avvenuta cancellazione della ricorrente Casa 80 dal registro delle imprese: infatti, l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2625;
Cass. 13 febbraio 2014, n. 3323). 2. ― Col primo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per error in procedendo con riguardo all'eccezione di compromesso. Assume il ricorrente che l'eccezione di arbitrato irrituale non pone una questione di competenza, ma di merito;
rileva poi che il mezzo di difesa in questione può essere proposto entro la chiusura dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. 2.1. ― Il motivo è infondato. La Corte di merito ha giudicato tardiva l'eccezione di arbitrato irrituale, posto che la stessa non era stata formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Ora, l'eccezione di arbitrato libero è eccezione in senso stretto. Come ha osservato questa Corte, l'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata (Cass. 4 marzo 2011, n. 5265: sulla non rilevabilità d'ufficio della detta eccezione cfr. pure: Cass. 26 gennaio 2000, n. 870;
Cass. Sez. I – RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 3 Numero registro generale 1556/2019 Numero sezionale 1613/2024 Numero di raccolta generale 16231/2024 Data pubblicazione 11/06/2024 12 ottobre 1998, n. 10086). Poiché l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c. (Cass. 20 ottobre 2006, n. 22528), è evidente che un'eccezione in senso stretto, quale quella di cui qui si discorre, doveva essere sollevata con esso. 3. ― Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e della normativa in tema di conflitto di interessi, nonché dell'art. 45 dello statuto societario;
anche in questo caso si deduce la nullità della sentenza per vizio processuale. Il ricorrente rammenta che l'atto di precetto del Banco di Napoli era stato notificato solo ad alcuni dei soci, i quali erano componenti del consiglio di amministrazione della società. Rileva che a norma dell'art. 45 dello statuto le operazioni per le quali fosse stato sussistente un conflitto di interesse degli amministratori dovevano essere autorizzate dai soci e deduce che pertanto il consiglio di amministrazione aveva concluso l'accordo transattivo in presenza di un tale conflitto in capo ai suoi componenti. I soci partecipanti al consiglio di amministrazione avrebbero dovuto quindi tutti astenersi dalla discussione della decisione sulle questioni afferenti il credito vantato dal Banco di Napoli;
la deliberazione assunta con riguardo alla definizione transattiva della vicenda risultava essere stata di contro emesse col voto dei soci direttamente interessati. Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 2377, 2388 e 2379 c.c.;
la rubrica del motivo richiama l'art. 360, n. 3 c.p.c. ma in essa è fatta pure menzione di un error in procedendo. Rileva il ricorrente che la pretesa creditoria scaturiva da un accordo raggiunto e concluso dal consiglio di amministrazione della società in violazione dell'art. 33 dello statuto e che la conseguente delibera del detto consiglio