Cass. pen., sez. V trib., sentenza 11/04/2023, n. 15223

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 11/04/2023, n. 15223
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15223
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCCINIELLO CRISTINA nato a ATRIPALDA il 22/06/1976 avverso la sentenza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già depositata. udito il difensore L'avvocato B L S deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avellino, decidendo quale giudice di appello sulle decisioni del giudice di pace, ha confermato la condanna inflitta a C C per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., fatto commesso in Montefredane il 3 febbraio 2014 in danno di T C, costituitosi parte civile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite il difensore, articolando undici motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. ed eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza del 7 ottobre 2020, con la quale il giudice di pace aveva revocato l'ordinanza del 23 gennaio 2018, con la quale, preso atto del mutamento della persona del decidente e verificata la mancanza di consenso delle parti all'utilizzazione delle prove in precedenza assunte, aveva invitato le parti a citare i testimoni. Rileva, altresì, che pur a volere ritenere correttamente applicati i principi enunciati dalle Sezioni Unite Bajrami, i risultati dell'istruttoria dibattimentale espletata prima del 23 gennaio 2018 non sarebbero, comunque, utilizzabili, in mancanza di un'ordinanza di ammissione delle prove, posto che quella adottata all'udienza del 10 gennaio 2016 era stata revocata con l'ordinanza in data 23 gennaio 2018. - Il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'ordinanza di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove, emessa in esito al mutamento del giudice in data 23 gennaio 2018, tanto per effetto di un overrulling giurisprudenziale imprevedibile nel momento in cui venne adottata. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 495, commi 4 e 5, e 511 cod. proc. pen., sul rilievo che all'udienza del 7 ottobre 2020 il giudice di pace aveva omesso di dare lettura o di indicare specificamente gli atti dichiarati utilizzabili per la decisione. - Il quinto ed il sesto motivo denunciano violazione degli artt. 468, comma 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riguardo all'illegittimità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione dei testi a prova contraria, nulla avendo argomentato il giudice di pace a sostegno, come sarebbe stato necessario attesa la pacifica applicazione della norma ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. anche al giudizio davanti al giudice di pace. - Il settimo e l'ottavo motivo denunciano violazione dell'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione ed eccepiscono l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il giudice di pace aveva respinto l'istanza di rinvio dell'udienza del 9 dicembre 2020 per legittimo impedimento dell'imputata, che aveva addotto di essere in attesa di sottoporsi a tampone per la verifica dell'infezione da Covid-19.- Il nono ed il decimo motivo denunciano violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e, comunque, per mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica, posto che le espressioni pronunciate dall'imputata in seno al Consiglio Comunale, di cui era componente, definendo l'assente T C e la presente Trasente Vera, consiglieri di minoranza, «capaci solo di rimestare nella melma...lombrichi, vermi capaci solo di strisciare per terra», non erano volte a disprezzare le persone ma soltanto a censurarne i comportamenti utilizzando la metafora, di modo che, avuto riguardo anche all'agone della contrapposizione politica, non potevano dirsi trasmodanti rispetto al limite della continenza. - L'undicesimo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità della parte civile.
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