Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 08638

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 08638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08638
Data del deposito : 16 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 3354 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da TRADE SERVICE S.r.l. (C.F.: 04756259728), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, D D rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato M S (C.F.: SPN MRA 53B27 A661Y) -ricorrente- nei confronti di P G (C.F.: PRS GPP 65H08 A662I) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato G T L (C.F.: TRS GPP 54A02 A662N) -controricorrente- nonché DIFFUSIONE MODA ROSETO S.r.l. in liquidazione (C.F.: 03647220726), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1933/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018;
Ric. n. 3354/2019 – Sez.

3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 data 18 gennaio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato M S, per la società ricorrente;
l’avvocato Carlo Cipriani, per delega dell’avvocato G T L, per il controricorrente P.

Fatti di causa

Giuseppe P ha proceduto all’attuazione di un provvedi- mento di sequestro conservativo ottenuto contro la Diffusione Moda Roseto S.r.l., sui crediti da quest’ultima vantati nei con- fronti della Trade Service S.r.l. in virtù di un contratto prelimi- nare di vendita immobiliare. La Trade Service S.r.l. ha reso la dichiarazione di quantità in senso negativo ed il P ha chie- sto l’accertamento del suo obbligo, ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione di dette disposizioni anteriore al 2012). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bari, che ha ac- certato un credito della Diffusione Moda Roseto S.r.l., nei con- fronti della Trade Service S.r.l., per un importo di € 38.700,00, oltre accessori. La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Trade Service S.r.l., sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso il P. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 3354/2019 – Sez.

3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 1. Ai fini di una migliore comprensione delle questioni poste Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 alla base del presente ricorso, è opportuno dare conto dei termini del contratto stipulato dalla società debitrice esecutata con la società terza pignorata, da cui deriva il credito oggetto dell’accertamento in contestazione. Diffusione Moda Roseto S.r.l. (debitrice esecutata, quale pro- mittente venditrice) e Trade Service S.r.l. (terza pignorata, quale promissaria acquirente) hanno stipulato un contratto preliminare di vendita di un immobile di proprietà della prima, per il prezzo complessivo di € 2.540.000,00. In tale contratto era stabilito che: a) avrebbe dovuto essere versata dalla promissaria acquirente una caparra confirmatoria di complessivi € 254.000,00 (in tre rate);
b) l’efficacia del contratto era condizionata all’ottenimento, da parte della promissaria acquirente, di un finanziamento, per l’acquisto dell’immobile in base ad una operazione di leasing, entro un certo termine;
c) nel caso in cui tale finanziamento non fosse stato ottenuto, il contratto si sarebbe automaticamente risolto, ma la promit- tente venditrice avrebbe dovuto restituire alla promissaria ac- quirente esclusivamente l’importo di € 114.000,00 su quello maggiore di € 254.000,00 versato a titolo di caparra confir- matoria, trattenendo il residuo (cioè € 140.000,00), anche a titolo di penale. Del complessivo importo dovuto a titolo di caparra confirmato- ria, la promissaria acquirente ha in realtà versato solo € 101.300,00, senza poi riuscire ad ottenere il finanziamento. Il contratto si è pacificamente risolto in base alla condizione volontaria di efficacia convenuta dalle parti. Secondo la promissaria acquirente, ciò avrebbe comportato la perdita di efficacia dell’intero accordo, ivi inclusa la clausola relativa alla caparra confirmatoria e a quella relativa al tratte- Ric. n. 3354/2019 – Sez.

3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 nimento di parte della stessa a titolo di penale, onde essa Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 avrebbe avuto diritto alla restituzione dell’importo di € 101.300,00 già versato (o, quanto meno, anche a voler rite- nere che potesse essere trattenuto tale importo, in quanto già versato, non avrebbe comunque alcun obbligo di versare ulte- riori somme a titolo di caparra confirmatoria, per un contratto ormai inefficace). Secondo il tribunale e la corte di appello (nonché secondo il creditore della promittente venditrice, controricorrente), inve- ce, essendo comunque da ritenere valida ed efficace la penale contrattuale pattuita, pari ad € 140.000,00, anche in caso di perdita di efficacia del contratto in virtù del mancato avvera- mento della condizione, la promissaria acquirente avrebbe do- vuto versare ancora € 38.700,00 alla promittente venditrice. Il relativo credito è oggetto dell’accertamento in contestazione nel presente giudizio.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sentenza per il mancato esame di una delle ragioni critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado e/o per di- fetto assoluto di motivazione (art. 360 n. 4 CPC)». La società ricorrente sostiene che, nel proprio atto di appello, aveva (tra l’altro) dedotto che la previsione relativa all’incameramento parziale della caparra confirmatoria a titolo di penale, di cui all’art. 3 del contratto preliminare, avrebbe dovuto essere interpretata, in base all’art. 1367 c.c., nel sen- so per cui essa era diretta a sanzionare esclusivamente un inadempimento contrattuale, onde non avrebbe potuto appli- carsi nel caso di risoluzione del contratto per mancato avve- ramento della condizione volontaria di efficacia. Sostiene altresì che la corte di appello avrebbe del tutto omesso di prendere in esame tale censura o, quanto meno, l’avrebbe respinta senza motivazione o sulla base di una moti- vazione meramente apparente. Ric. n. 3354/2019 – Sez.

3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 Il motivo è infondato. Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 Da un esame complessivo della motivazione della decisione impugnata, emerge che la corte di appello ha proceduto all’interpretazione della clausola di cui all’art. 3 del contratto preliminare di vendita ed il risultato di tale operazione inter- pretativa è diverso e del tutto incompatibile con quello che propugna la società ricorrente. I giudici di merito, ricostruendo il contenuto dell’effettiva vo- lontà negoziale delle parti, hanno cioè ritenuto che queste ul- time avevano inteso prevedere che il contratto preliminare avrebbe sì perso efficacia (nel senso che sarebbe venuto me- no l’obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita) lad- dove la promissaria acquirente non avesse ottenuto il finan- ziamento, ma la promittente venditrice, in tal caso, avrebbe in ogni caso avuto diritto, ad ottenere, a titolo di “penale” con- venzionale, un importo di € 140.000,00. Tale somma, da trattenersi su quella maggiore che avrebbe dovuto essere versata dalla promissaria acquirente a titolo di caparra confirmatoria e che avrebbe dovuto, quindi, essere restituita solo in parte a quest’ultima, secondo la corte territo- riale doveva ritenersi comunque dovuta alla promittente ven- ditrice, in base agli accordi, anche a prescindere dall’avvenuto concreto integrale versamento della caparra pattuita secondo le scadenze programmate. Si tratta di una interpretazione della volontà contrattuale delle parti, desunta dal contenuto delle pattuizioni dalle stesse sot- toscritte, del tutto plausibile, stante il tenore letterale del con- tratto, chiaramente emergente dalla sentenza impugnata e sostenuta da adeguata motivazione (non meramente apparen- te, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede). Il fatto che la corte di appello abbia operato l’indicata inter- pretazione degli accordi negoziali stipulati dalle parti, la cui Ric. n. 3354/2019 – Sez.
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