Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2022, n. 37852
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Testo completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16773-2018 proposto da: CONDOMINIO RESIDENCE MONTECARLO IN LONATO DEL GARDA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
CRESCENZIO
9, presso lo studio dell'avvocato R M A R, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
V E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentato e difeso dagli avvocati E B C, M ZANARDINI;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere A S;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Condominio Residence Montecarlo, sito in via Sirmione 1 di Lonato del Garda, ha proposto ricorso articolato incinque motivi avverso la sentenza n. 492/2018 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 23 marzo 2018. Resiste con controricorso E V. La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame avanzato dal Condominio Residence Montecarlo contro la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 23 gennaio 2015, che aveva annullato la deliberazione assembleare approvata il 17 maggio 2013 dal condominio appellante limitatamente al punto sette, oggetto di impugnazione ex art. 1137 c.c. formulata dal condomino E V. Il Vergine aveva impugnato tale delibera nella parte in cui gli negava la possibilità di un ampliamento della sua unità immobiliare, giacché contraddittoria rispetto a precedente deliberazione del 21 giugno 2012 e viziata da eccesso di potere. La Corte d’appello ha evidenziato che l'assemblea nella delibera del 17 maggio 2013 aveva rigettato la richiesta del condomino con tale affermazione: "l'assemblea a maggioranza non approva il nuovo ampliamento ritenendolo troppo invasivo per l'estetica e l'unità del complesso", senza sollevare alcuna contestazione in merito alla mancata allegazione dei progetti presentati al Comune per ottenere l’autorizzazione amministrativa in sanatoria. Igiudici di secondo grado hanno poi negato che il Tribunale avesse espresso un giudizio di opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’assemblea, avendo esso piuttosto esercitato un controllo di legittimità legato al vizio ed alla mancanza di motivazione del diniego. Si aggiunge che già nella assemblea del 22 giugno 2012 il condominio aveva deliberato "di autorizzare i condomini che lo desiderino ad effettuare un incremento, secondo le normative vigenti rapportato al volume individuale, che nelle villette centrali si realizza chiudendo i portici frontali, mentre per le villette di testata l'incremento si può realizzare anche lateralmente, previa visione in assemblea dei progetti da presentare in comune che verranno accettati in ultima istanza dall’assemblea”. Di tal che, prosegue la Corte d’appello, “[l]'incremento laterale delle villette di testa (in conformità alle norme vigenti che consentono un ampliamento del 20% dell’unità immobiliare) era già stato previsto ed autorizzato dall'assemblea” e “la successiva accettazione menzionata contemplava una presa di visione del progetto ma non le attribuiva certo una mera potestà di gradimento svincolandola da un obbligo di motivazione. Il successivo diniego (in contrasto con la decisione già presa in precedenza) doveva essere ricondotto inevitabilmente alle ipotesi di legge (stabilità, sicurezza, decoro) risolvendosi in una compressione del diritto di proprietà dei singoli e come tale doveva essere adeguatamente motivata”. Quanto, infine, alla portata dell’art. 13 del regolamento condominiale, che prevede che "i condomini si obbligano reciprocamente a richiedere il parere vincolante della assemblea per i lavori da svolgere nelle parti private che riguardano la facciata dell'edificio e le parti esterne che concorrono all'estetica ed al decoro dell’intero immobile" , la Corte d’appello di Brescia ha affermato che in tale clausola regolamentare “non è previsto alcun limite ulteriore rispetto al dettato dell'art. 1122 c.c. né tantomeno è sancito pattiziamente un divieto di eseguire sulle parti private una qualsiasi opera modificativa”, ma “viene solamente imposto un onere di informativa preventiva degli interventi all'assemblea il cui parere vincolante non può … risolversi in una compressione del diritto di proprietà dei singoli basato esclusivamente su una mera valutazione di gradimento personale senza alcuna espressa motivazione dallaquale si possa desumere quale sia la ritenuta lesione al decoro architettonico vietata ai sensi di legge”, non potendo pertanto “soddisfare tale requisito l'espressione generica e di stile utilizzata a corredo del diniego formulato dall'assemblea”. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo del ricorso del Condominio Residence Montecarlo deduce la falsa applicazione da parte del Giudice di secondo grado dell'art. 1137 c.c. e la violazione dell'art.1109 c.c., avendo la Corte di Brescia esercitato un controllo nel merito della deliberazione impugnata. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 1362 c.c., non avendo la Corte di Brescia applicato tale norma nella interpretazione dell'art. 13 del regolamento in riferimento all'art. 1122 c.c., ed in particolare avendo stravolto il significato letterale delle due disposizioni, ove
CRESCENZIO
9, presso lo studio dell'avvocato R M A R, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
V E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentato e difeso dagli avvocati E B C, M ZANARDINI;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere A S;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Condominio Residence Montecarlo, sito in via Sirmione 1 di Lonato del Garda, ha proposto ricorso articolato incinque motivi avverso la sentenza n. 492/2018 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 23 marzo 2018. Resiste con controricorso E V. La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame avanzato dal Condominio Residence Montecarlo contro la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 23 gennaio 2015, che aveva annullato la deliberazione assembleare approvata il 17 maggio 2013 dal condominio appellante limitatamente al punto sette, oggetto di impugnazione ex art. 1137 c.c. formulata dal condomino E V. Il Vergine aveva impugnato tale delibera nella parte in cui gli negava la possibilità di un ampliamento della sua unità immobiliare, giacché contraddittoria rispetto a precedente deliberazione del 21 giugno 2012 e viziata da eccesso di potere. La Corte d’appello ha evidenziato che l'assemblea nella delibera del 17 maggio 2013 aveva rigettato la richiesta del condomino con tale affermazione: "l'assemblea a maggioranza non approva il nuovo ampliamento ritenendolo troppo invasivo per l'estetica e l'unità del complesso", senza sollevare alcuna contestazione in merito alla mancata allegazione dei progetti presentati al Comune per ottenere l’autorizzazione amministrativa in sanatoria. Igiudici di secondo grado hanno poi negato che il Tribunale avesse espresso un giudizio di opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’assemblea, avendo esso piuttosto esercitato un controllo di legittimità legato al vizio ed alla mancanza di motivazione del diniego. Si aggiunge che già nella assemblea del 22 giugno 2012 il condominio aveva deliberato "di autorizzare i condomini che lo desiderino ad effettuare un incremento, secondo le normative vigenti rapportato al volume individuale, che nelle villette centrali si realizza chiudendo i portici frontali, mentre per le villette di testata l'incremento si può realizzare anche lateralmente, previa visione in assemblea dei progetti da presentare in comune che verranno accettati in ultima istanza dall’assemblea”. Di tal che, prosegue la Corte d’appello, “[l]'incremento laterale delle villette di testa (in conformità alle norme vigenti che consentono un ampliamento del 20% dell’unità immobiliare) era già stato previsto ed autorizzato dall'assemblea” e “la successiva accettazione menzionata contemplava una presa di visione del progetto ma non le attribuiva certo una mera potestà di gradimento svincolandola da un obbligo di motivazione. Il successivo diniego (in contrasto con la decisione già presa in precedenza) doveva essere ricondotto inevitabilmente alle ipotesi di legge (stabilità, sicurezza, decoro) risolvendosi in una compressione del diritto di proprietà dei singoli e come tale doveva essere adeguatamente motivata”. Quanto, infine, alla portata dell’art. 13 del regolamento condominiale, che prevede che "i condomini si obbligano reciprocamente a richiedere il parere vincolante della assemblea per i lavori da svolgere nelle parti private che riguardano la facciata dell'edificio e le parti esterne che concorrono all'estetica ed al decoro dell’intero immobile" , la Corte d’appello di Brescia ha affermato che in tale clausola regolamentare “non è previsto alcun limite ulteriore rispetto al dettato dell'art. 1122 c.c. né tantomeno è sancito pattiziamente un divieto di eseguire sulle parti private una qualsiasi opera modificativa”, ma “viene solamente imposto un onere di informativa preventiva degli interventi all'assemblea il cui parere vincolante non può … risolversi in una compressione del diritto di proprietà dei singoli basato esclusivamente su una mera valutazione di gradimento personale senza alcuna espressa motivazione dallaquale si possa desumere quale sia la ritenuta lesione al decoro architettonico vietata ai sensi di legge”, non potendo pertanto “soddisfare tale requisito l'espressione generica e di stile utilizzata a corredo del diniego formulato dall'assemblea”. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo del ricorso del Condominio Residence Montecarlo deduce la falsa applicazione da parte del Giudice di secondo grado dell'art. 1137 c.c. e la violazione dell'art.1109 c.c., avendo la Corte di Brescia esercitato un controllo nel merito della deliberazione impugnata. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 1362 c.c., non avendo la Corte di Brescia applicato tale norma nella interpretazione dell'art. 13 del regolamento in riferimento all'art. 1122 c.c., ed in particolare avendo stravolto il significato letterale delle due disposizioni, ove
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