Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 03130
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: NN BR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Nunzio ROSSO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/06/2022 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta da SI RU avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Messina in data 12/05/2022 ha applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica (art. 416-bis cod. pen., artt. 319, 319-bis, 312 cod. pen.).
2. SI RU ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso e depositando motivi aggiunti, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e motivazione mancante e contraddittoria anche con atti del procedimento ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) del cod. proc. pen.;
il ricorrente, quanto alla contestazione di cui al capo 1) ex art. 416-bis cod. pen., ha sostenuto l'apoditticità ed assertività del provvedimento impugnato con riferimento all'esistenza del clan Cintorino di Calatabiano, alla creazione di una cellula di tale clan nel territorio di Mojo Alcantara e Malvagna, alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. La difesa ha contestato in particolare la portata, rilevanza e significatività delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porto, essendo incorso il Tribunale in gravi errori quanto alla corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.;
non si può in tal senso ritenere adeguato riscontro: - la sentenza resa in altro procedimento, c.d. operazione fiori di pesco, perché i fatti si riferiscono ad epoca diversa non coincidente e precedente rispetto al presente procedimento;
- il ruolo del ME SI quale fondatore di una cellula collegata al clan 6nturino, atteso che lo stesso non è mai stato indagato o condannato, ricorrendo un fideistico approccio in tal senso alle dichiarazioni del collaboratore, con inadeguatezza del giudizio espresso ex art. 192 cod. proc. pen.;
- la mancata considerazione dell'intervenuta assoluzione del SI ME in altro procedimento, c.d. isola bella;
- il totale travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche relative al SI ME mentre si trovava detenuto in carcere. Sulla base di tali elementi il Tribunale è giunto a conclusioni errate con motivazione del tutto apodittica. Nell'affrontare le captazioni e nell'interpretarle, il Tribunale giunge ad affermare con vizio motivazionale evidente che l'interessamento del SI RU quanto allo stato, durante la detenzione, del SI ME sia del tutto inspiegabile, riconducendo il comportamento alla comune appartenenza al sodalizio criminale. Tale ricostruzione è frutto di una artificiosa, gratuita ed illogica ricostruzione del Tribunale. Del tutto omessa poi la motivazione in ordine alla descrizione della posizione del Sindaco SI RU, atteso che il Tribunale non ha spiegato se avesse consapevolezza della natura estorsiva delle somme dallo stesso richieste al AR e vantate dal SI ME e se avesse chiara consapevolezza della portata dei suoi interventi in favore di SI ME per partite economiche dare avere nei confronti del Comune di Malvagna e di Castiglione di Sicilia, mentre il discrimine per riferire tale condotta alla partecipazione alla associazione è un dato meramente territoriale. Né sono state correttamente interpretate quanto alla sua posizione: - le conversazioni ambientali tra SI GI e RL quanto alle strategie da adottare per la sua elezione a sindaco di Malvagna: - le conversazioni relative al sistema di sovrafatturazione nella attribuzione di lavori pubblici, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa. Il giudizio in ordine alla provvista indiziaria si articola in termini di mera eventualità violando la legge quanto alla previsione di cui agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. Il Tribunale non si è neanche avveduto della differenza di collocazione temporale tra le contestazioni al SI RU e le dichiarazioni del Porto. Quanto all'imputazione di cui al capo 2) la motivazione è apodittica perché sempre basata sulle dichiarazioni del Porto, che avrebbe chiarito le dinamiche corruttive che hanno trovato piena conferma negli accertamenti espletati, sebbene l'imputazione sia del tutto autonoma rispetto al reato fine, e neanche aggravata ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. La provvista indiziarla è basata esclusivamente sull'interpretazione delle captazioni e non tiene conto che l'eventuale oggetto di accordo era rappresentato dall'alterazione del sorteggio per cui poteva al massimo ritenersi ricorrente il delitto di traffico di influenze, avendo il Sindaco inciso sui dipendenti comunali. La motivazione è poi illogica e priva di riscontri se solo si tiene conto che l'imprenditore che avrebbe corrisposto le somme di denaro non ha poi raggiunto l'aggiudicazione dell'appalto ad esito della gara. Il Tribunale poi non ha evidenziato come il sorteggio sarebbe stato pilotato, e non ha chiarito il tema del tempus commissi delicti atteso che il prezzo dell'asserita corruttela è stato corrisposto dopo la gara e il sorteggio che non vedeva come vincitore il Ferraro.
2.2. Con il secondo motivo, rubricato per mero errore materiale come terzo, la difesa deduce mancanza di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione che in tema di esigenze cautelari non sarebbero emersi elementi positivi idonei a superare la doppia presunzione di legge a fronte del pericolo di recidiva e inquinamento probatorio. Il Tribunale del riesame su questo tema va oltre il provvedimento genetico, che aveva ritenuto il solo pericolo di recidiva e non spiega la sufficienza degli arresti domiciliari in considerazione della sospensione del SI RU dalla carica di sindaco, del controllo della attività comunale da parte di due commissioni interforze e della disponibilità a risiedere in luogo distante da Mojo Alcantara.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
4. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali ha confermato le conclusioni già formulate in ricorso quanto al primo motivo, rilevando la marginalità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
2. In via preliminare, ed in relazione al primo motivo di ricorso che richiama la violazione di legge (o meglio di norme processuali), con riferimento al parametro di cui all'art. 606, lett. c), nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla affermata assenza dei riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaborante Porto, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici