Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2022, n. 38398

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2022, n. 38398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38398
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di MAGNETTI FABIO, nato a NAPOLI il 28/01/1989 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette le conclusioni del Procuratore generale, F L, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila del 14.4.2021.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/10/2021 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede del 14/4/2021 che aveva accolto il reclamo proposto da F M, sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria, alla quale il detenuto aveva chiesto di sostenere il colloquio mensile con i familiari mediante video-collegamento con uso delle piattaforme certificate DGSIA, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 all'epoca in atto.

1.2. Nell'impugnata ordinanza il reclamo opposto dall'Amministrazione penitenziaria è stato respinto, affermandosi la possibilità di sostenere un video- colloquio a distanza: invero, si è ammessa tale modalità di colloquio, attraverso la piattaforma Skype for business (tecnicamente validata dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA), ogniqualvolta questo risulti l'unico strumento di esercizio del diritto al colloquio tra il detenuto e i familiari, in costanza di circostanze che rendano impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio in presenza. Tali caratteristiche sono state riconosciute nella situazione emergenziale pandemica - infatti il D.L. 23/7/2021 n. 105 aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 - onde garantire la salvaguardia dei rapporti familiari, costituente pilastro tratta- mentale e risorsa imprescindibile del processo di reinserimento del reo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 35-bis, 41-bis e 69, comma 6, 0.P., per avere riconosciuto il diritto ai colloqui in video-collegamento a favore dei sottoposti al regime detentivo differenziato, indebitamente estendendo a tale categoria di detenuti la disciplina dettata per i ristretti in media e alta sicurezza, nonostante l'esclusione operata dall'Amministrazione penitenziaria, alla cui esclusiva discrezionalità è rimessa la relativa valutazione. La tesi del Ministero ricorrente è basata sull'analisi del quadro normativo susseguitosi dall'introduzione all'attuale vigenza della disciplina emergenziale, sostenendosi che la disciplina dei colloqui prevista per i sottoposti al regime differenziato, inserita nella norma speciale dell'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) 0.P., non è interessata dal richiamo all'art. 18 O.P. compiuto dall'art. 221, comma 10, D.L. 19/5/2020, n. 34 (conv. con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77). Inoltre, si afferma che le modalità ordinarie di svolgimento dei colloqui soddisfano tutte le prescrizioni in merito al distanziamento fisico, poiché i colloqui si svolgono mediante l'uso del vetro divisorio. Si è quindi concluso che l'esclusione dei detenuti sottoposti al regime differenziato dai colloqui in video-collegamento è in linea con la previsione dell'art. 221, comma 10, citato D.L., in quanto detta disposizione indica il ricorso al video-colloquio come una mera possibilità, evidentemente rimessa all'apprez- zamento discrezionale dell'Amministrazione, che deve continuare a considerare anche lo specifico profilo di pericolosità del singolo detenuto in relazione ai rischi - anche di eventuale intrusione informatica da parte di terzi - ai quali potrebbe dare luogo il colloquio a distanza. Ripercorrendo la casistica giurisprudenziale in cui era stato considerato il tema dei colloqui da remoto per i detenuti in regime differenziato, il Ministero ricorrente ha rilevato che i casi di eccezionale riconoscimento di tale possibilità sono stati ancorati a situazioni altrettanto eccezionali strettamente connesse alla storia personale dei detenuti autorizzati, ed ha affermato che neppure lo stato di emergenza sanitaria potrebbe costituire una situazione eccezionale, tale da riconoscere indiscriminatamente a tutti i detenuti ex art. 41 bis O.P. l'accesso al colloquio in video-collegamento, trattandosi di una situazione transitoria, che involge in egual modo sia i diritti della popolazione libera che quelli dei detenuti. Infine, si è rilevato che il venire meno delle limitazioni alla circolazione sul territorio nazionale avrebbe dovuto imporre il diniego dell'istanza del detenuto, evidenziando altresì che alla luce del disposto dell'art.
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