Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2006, n. 5790
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In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il periodo di sospensione previsto dall'art. 46 della legge n.88 del 1989 per la conclusione del procedimento amministrativo, è previsto in trecento giorni, poiché in mancanza del provvedimento negativo dell'istituto sull'istanza dell'assicurato, al decorso dei centoventi giorni occorrente per il verificarsi del silenzio-rifiuto ex art. 7 della legge n.533 del 1973, si deve aggiungere il termine massimo di novanta giorni concesso all'assicurato per proporre ricorso amministrativo e, quindi, ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto del ricorso (art.98, terzo comma, del r.d.l. n.1827 del 1935 e art. 46, comma 6, della legge n.88 del 1989); ma ha una durata inferiore di duecentodieci giorni, ove l'assicurato non presenti tempestivamente ricorso amministrativo, dovendosi, in tale ultima ipotesi, ritenere la conclusione del procedimento dopo i novanta giorni dalla decorrenza dei centoventi giorni concessi all'istituto per provvedere sulla domanda, oppure ancora inferiore, se l'ente provveda sulla domanda prima dei centoventi giorni, e nel contempo l'assicurato proponga ricorso prima della scadenza del termine di novanta giorni concessogli al riguardo e intervenga il provvedimento dell'ente sul ricorso prima della scadenza dei novanta giorni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EL, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO RUSSELL 6 SC G, presso lo studio dell'avvocato PETILLO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli Avvocati Zumpano Giuseppe, Vennari Rosina, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, VINCENZO TRIOLO, BIONDI F., giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 61/02 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 25/02/02 - R.G.N. 1720/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/05 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 ottobre 2000 il Tribunale di Rossano, accogliendo parzialmente la domanda proposta da AR GL nei confronti dell'INPS, le riconosceva il diritto alla indennità maternità limitatamente all'assenza facoltativa per il parto avvenuto il 15 marzo 1993, e non anche per l'astensione obbligatoria dal lavoro, avendo, per tale parte, ritenuto fondata la decadenza D.L. 19 settembre 1992, n. 384, ex art. 4, comma 1, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438, eccepita dall'Istituto.
L'impugnazione della lavoratrice avverso quella decisione era rigettata dalla Corte di appello di Catanzaro con pronuncia depositata il 25 febbraio 2002, in base al rilievo che la GL, presentata in data 25 gennaio 1993 la