Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 19040
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Il procedimento per la correzione degli errori materiali può essere utilizzato soltanto per rimediare a vizi meramente formali, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da una palese divergenza fra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, consistenti, ad esempio, nella mancata trasfusione nel dispositivo di una statuizione contenuta nella motivazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Proto - Presidente -
Dott. Ugo Vitrone - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella Luccioli - Consigliere -
Dott. Giuseppe V.A. Magno - Consigliere -
Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere Rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR FO, elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 29, presso gli avv. Biase Mezzanotte e Adriano Casellato, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC TI;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3725/00 del 26/10-24/11/2000. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/6/2003 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte
osserva quanto segue.
Con atto notificato il 30/5/2001, OR FO esponeva che su ricorso della moglie CC TI, il Tribunale di Roma aveva pronunciato dapprima sentenza parziale con cui aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, poi, sentenza definitiva con cui aveva esaurito il giudizio affidando il figlio minore alla madre, assegnando alla stessa anche la casa familiare ed imponendo al padre di contribuire al mantenimento del ragazzo mediante il versamento di un assegno mensile di L 1.000.000, accompagnato dal pagamento del 100% delle spese scolastiche e della metà di quelle sanitarie non coperte dal SSN. Non contenta di tale decisione, la CC aveva interposto appello, chiedendo in via preliminare la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, l'aumento dell'assegno per il figlio a L.
1.750.000 mensili. Dal canto proprio, si era costituito spiegando appello incidentale per ottenere l'affidamento del figlio o, in subordine, la riduzione del contributo da lui dovuto, l'erogazione diretta del medesimo e l'assegnazione di almeno uno dei due appartamenti di cui si componeva la casa familiare.
Con ordinanza del 1/10-2/11/1998, la Corte capitolina aveva disposto la correzione del dispositivo della sentenza di primo grado, stabilendo che le spese dovute dal padre in misura del 100% non erano soltanto quelle scolastiche, ma anche quelle sportive e ricreative.
Acquisite, poi, dalle parti le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1998/2000, la Corte di appello aveva infine pronunciato sentenza con la quale aveva accolto la richiesta della CC, accollandole, però, l'obbligo di contribuire al 50% delle spese scolastiche, sportive e ricreative del minore.
Così pronunciando, i giudici di secondo grado erano tuttavia incorsi in numerosi errori ed omissioni, finendo in tal modo per emettere una sentenza che andava senz'altro cassata perché viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché da difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. La intimata non svolgeva nessuna attività difensiva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 30/6/2003. Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, il OR ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 287 cpc, ricordando innanzitutto che nel caso in esame, l'incongruenza denunciata dalla CC atteneva proprio alla sostanza della decisione, che risultava assolutamente oscura perché mentre nella motivazione del provvedimento il Tribunale aveva detto che il padre avrebbe dovuto sopportare il 50% delle spese mediche nonché il 100% delle spese scolastiche, sportive e ricreative, nel dispositivo aveva poi finito con l'addossargli soltanto il 100% delle spese scolastiche ed il 50% di quelle mediche.
Malgrado ciò, la Corte di appello aveva ugualmente ritenuto di poter procedere alla correzione della sentenza perché, a suo giudizio, ci si trovava di fronte ad una mera discrasia che andava risolta nel senso di dare la prevalenza alla statuizione contenuta nella parte motiva.
Così facendo, la Corte di appello aveva però esorbitato dai limiti del procedimento di cui all'art. 287 cpc, che come pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, era preordinato alla eliminazione dei soli errori materiali e, cioè, di quelle sviste che non erano in grado d'incidere sul contenuto del provvedimento. Con il secondo