Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 17346

CASS
Sentenza
28 marzo 2024
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Sentenza
28 marzo 2024

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Ai fini dell'ottenimento della diminuente dell'integrale risarcimento del danno, non è sufficiente che il ricettatore restituisca la somma ricevuta per l'intermediazione svolta nella vendita del bene di delittuosa provenienza ad altro ricettatore, essendo necessario che risarcisca il danno non patrimoniale e quello patrimoniale derivante da lucro cessante e da altri danni emergenti e corrisponda, inoltre, al proprietario, vittima della sottrazione, il controvalore della "res" dispersa per effetto della ricettazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 17346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17346
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

17346-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Serit. n. sez. 727 SERGIO BELTRANI UP - - 28/03/2024 ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 4042/2024 PIERLUIGI FR SE COSCIONI -Relatore GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla delibazione della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. SALVATORE SIELI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale ZO TA era stato condannato per ricettazione di un assegno.

1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto di non concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6, osservando che non risultava che l'imputato avesse risarcito il danno subito da La AR, soggetto con cui TA non aveva avuto alcun contatto, visto che, secondo l'accusa, aveva consegnato l'assegno di cui al capo di imputazione a IV, che era stato risarcito, come dallo stesso dichiarato in udienza.

1.2 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva del tutto omesso l'analisi della specifica istanza con cui si era richiesta, in via subordinata, la sostituzione della reclusione con le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., istanza ritualmente formulata con le conclusioni scritte inviate tempestivamente all'indirizzo certificato della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.

1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato: la Corte di appello ha riportato in sentenza le dichiarazioni del maresciallo CC, il quale ha precisato che "Il titolo era stato negoziato da La AR IN, il quale l'aveva ricevuto dal suo conoscente IV ED che a sua volta ha indicato l'odierno imputato come suo dante causa"; ha riportato anche le dichiarazioni di IV, che ha riferito "di aver ricevuto l'assegno proprio dall'odierno appellante, in pagamento di canoni di locazione scaduti: di averlo consegnato a La AR IN al quale aveva - chiesto la cortesia di monetizzarlo in quanto privo di c/c bancario...di non essere stato risarcito del danno subito" (pag. 2 sentenza Corte di appello)". Se quindi è corretto affermare che sicuramente non era La AR il soggetto al quale il danno andava risarcito, si deve però ribadire il principio affermato da una risalente pronuncia secondo cui "non costituisce risarcimento integrale del

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