Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2018, n. 11849
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Tutte le controversie relative alla successione "mortis causa" di un cittadino italiano deceduto in Svizzera, insorte tra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla successione, sono attribuite al giudice dell'ultimo domicilio che il "de cuius" aveva in Italia, in base alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 22 luglio 1868, resa esecutiva in Italia con r.d. n. 5052 del 1869 e successivo protocollo di esecuzione. (Fattispecie in cui la S.C., cassando con rinvio il decreto della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di separazione dei beni di una cittadina italiana residente in Svizzera ed ivi deceduta da parte di una sua creditrice, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.)
Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede.
Sul provvedimento
Testo completo
1 1849-18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SUCCESSIONI
STEFANO PETITTI - Primo Pres.te f.f. -
GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
Ud. 16/01/2018 - PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU
ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - R.G.N. 22370/2013
Ron ueug Rep.
DOMENO CHINDEMI - Consigliere -
I
- Rel. Consigliere - FELICE M
GIACINTO BISOGNI
- Consigliere -
e.u. A G - Consigliere -
ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 22370-2013 proposto da:
O J, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato L B, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA
LANIA, A L L e NCOLO' A G;
- ricorrente -
14 78 contro
G S GEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell'avvocato LUCIA
SCALONE DI MONTELAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F V;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di G, depositato il
15/02/2013 (r.g. v.g. n. 817/2012).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2018 dal Consigliere FELICE M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Niccolò Antonino Gallitto e Lucia Scalone Di
Montelauro.
Ric. 2013 n. 22370 sez. SU - ud. 16-01-2018 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Jole Edvige Oberti, erede di Giulia Oberti, e in tale qualità dichiarandosi creditrice di Lina Rosini, cittadina italiana residente in Svizzera e ivi deceduta, domandava al Tribunale di Chiavari la separazione di beni mobili della de cuius, ai sensi degli artt. 512 e 517 c.c.
Attivatosi il contraddittorio nei confronti di Giuseppe e Guido
Galletto Savoretti, chiamati all'eredità in qualità di figli della
Rosini, entrambi eccepivano la carenza della giurisdizione del giudice italiano e il secondo contestava anche la propria qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità materna.
Il Tribunale,Ι senza provvedere sulla questione di giurisdizione, rigettava nel merito la domanda poiché era stata giudizialmente accertata in altra sede l'inesistenza della
ragione di credito dedotta dalla ricorrente.
Il reclamo proposto dalla Oberti era dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello, la quale riteneva fondata l'eccezione di
difetto della giurisdizione italiana, reiterata in detta fase da
G G S. E "in via di subordine", riteneva altresì indimostrata la qualità di creditrice vantata dalla reclamante. A base della pronuncia, la circostanza che la successione si era aperta in Svizzera, l'ultimo domicilio della de cuius essendo in Lugano, e che gli artt. 46 e ss. legge n.
218/95 erano inapplicabili alla fattispecie poiché la controversia sulla separazione dei beni del defunto, ai sensi
degli artt. 512 e ss. c.c., non era qualificabile come di natura successoria. Nel merito e "in via subordinata", condivideva il
giudizio espresso dal primo giudice sull'avvenuto accertamento
3 negativo, in separata sede contenziosa, del credito vantato
dalla Oberti.
Avverso tale decreto Jole Edvige Oberti propone ricorso affidato a due motivi.
Vi resiste con controricorso G G S.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza del 2.11.2017 la seconda sezione civile di
questa Corte, rilevata l'inerenza del primo motivo di ricorso ad una questione di giurisdizione, ha rimesso la causa al Primo
Presidente, che l'ha assegnata a queste Sezioni unite.
In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del 1.
deposito dei documenti allegati alla memoria di parte ricorrente, non rientrando la loro allegazione nell'ipotesi di cui
all'art. 372 c.p.c.
2. Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 456,
517 e 2909 c.c., 50 legge n. 218/95 e 22 e 101 c.p.c. Parte ricorrente deduce che la Corte distrettuale avrebbe dichiarato
il difetto di giurisdizione in violazione dell'opposto giudicato interno formatosi al riguardo. Implicitamente affermata dal
Tribunale, che ha deciso la controversia nel merito, la
giurisdizione del giudice italiano non ha formato oggetto di reclamo al giudice d'appello, atteso che Giuseppe Galletto
Savoretti aveva risollevato tardivamente la relativa questione, essendosi costituito soltanto all'udienza di comparizione
innanzi alla Corte ligure. Ad ogni modo, parte ricorrente lamenta che sulla relativa questione quest'ultima avrebbe dovuto provocare il contraddittorio ai sensi dell'art. 101, cpv.
c.p.c. Deduce, inoltre, che la Corte d'appello ha erroneamente
dedotto la carenza di giurisdizione dalle norme sulla
4 competenza, mentre avrebbe dovuto affermarne l'esistenza
alla stregua dei criteri di collegamento di cui all'art. 50, lett.
a), c) ed e) della legge n. 218/95, in quanto la de cuius era cittadina italiana, la maggior parte dei beni ereditari è ubicata in Italia ed essi sono oggetto della domanda.
3. Il secondo motivo allega la contraddittorietà del decreto impugnato, perché la Corte territoriale ha dapprima negato la giurisdizione e, poi, non di meno esaminato il merito;
e la violazione degli artt. 512 e ss. c.c., in quanto la legittimazione
a domandare la separazione dei beni del defunto può basarsi anche su di un credito contestato.
-4. Tale secondo motivo, avente ad oggetto la seconda e
"subordinata" ratio decidendi del decreto impugnato, che ha xy negato l'esistenza del credito della Oberti, è inammissibile per difetto d'interesse.
Infatti, secondo l'ormai costante orientamento di questa
Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di
inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia
impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad
impugnare;
conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa