Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21870

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In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, l'operatività del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell'accertamento nei confronti del debitore principale.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che fanno insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21870
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21870
Data del deposito : 2 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 25380/2017 Numero sezionale 588/2024 Numero di raccolta generale 21870/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: raddoppio ter- mine accertamento – de- Composta da bitore solidale cartelle – avviso – principi di diritto Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente - Lunella Caradonna - Consigliere - R.G.N. 25380/2017 Maria Giulia Putaturo Donati - Consigliere - Cron. Viscido di Nocera Andrea Salemme - Consigliere - AC - 23/4/2024 Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25380/2017 R.G. proposto da TREXON IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Maione (PEC: ago- stino.maione@pecavvocatinola.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Iasevoli in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 330;
Numero registro generale 25380/2017 Numero sezionale 588/2024 Numero di raccolta generale 21870/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già EQUITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania n.3261/48/2017 depositata il 7 aprile 2017, non notificata. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stituto Procuratore Tommaso Basile, nel senso del rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2024 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatti di causa

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione della Campania è stato rigettato l'appello proposto dalla società Trexon Immobiliare S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 4610/8/16 che ha, a sua volta, rigettato il ri- corso introduttivo avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 07120130142259878 IRAP 2010 per euro 1.195,51, 07120140023851655 IVA 2005 per euro 72.827,50, 07120140090954900 IRES 2010 per euro 2.091,85, Numero registro generale 25380/2017 Numero sezionale 588/2024 Numero di raccolta generale 21870/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 07120140428785783 IRAP 2011 per euro 6.552,76 e 07120140433883807 IRPEF 2006 per euro 1.012.912,89. Le riprese ad imposizione hanno attinto la ricorrente quale debitrice solidale, in quanto le suddette cartelle sono derivate da ruoli iscritti a nome e per tributi propri della società Informatic News S.r.l. (già Trexon Italia s.r.l.) e la contribuente ha beneficiato di una quota del patrimonio di tale società a seguito di scissione parziale. Il giudice di prime cure, in via preliminare ha ritenuto che: 1) corret- tamente l'agente della riscossione avesse notificato le suddette cartelle alla ricorrente ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 602 del 1973 quale coobbligato solidale con il debitore principale;
2) l'operazione di scissione in questione, avvenuta con atto del 12 aprile 2012, fosse di- retta ad eludere gli obblighi tributari precedentemente sorti, anche considerando che le operazioni alla base delle riprese erano state con- testate come oggettivamente inesistenti;
3) il fatto avesse rilevanza penale ex art. 11 del d.lgs. 74/2000;
4) non fosse intervenuta la deca- denza dall'azione accertativa per raddoppio dei termini con effetto an- che nei confronti della coobbligata solidale;
5) anche in caso di scis- sione societaria parziale, per i debiti tributari della scissa relativi a pe- riodi di imposta precedenti all'operazione di scissione, rispondessero solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scis- sione. Nelle more la cartella n. 07120140433883807 recante riprese IRPEF per l'anno 2006 per euro 1.012.912,89 è stata oggetto di definizione in autotutela a seguito della sentenza della CTP divenuta definitiva e relativa all'avviso di accertamento e, in corrispondenza, la CTR ha di- chiarato cessata parzialmente la materia del contendere, confermando nel resto integralmente la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a quattro motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso di mera costituzione per la reiezione dell'impugnazione e Numero registro generale 25380/2017 Numero sezionale 588/2024 Numero di raccolta generale 21870/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 riserva di ulteriori deduzioni, mentre l'agente della riscossione è rima- sto intimato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per contraddizione tra il dispositivo e le argomentazioni esposte nella parte motiva della stessa, dal momento che nella motivazione il giudice d'appello ha di- chiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla car- tella di pagamento n. 0712014043388380 di euro 1.060.019,21 per IVA 2006, mentre nel dispositivo ha integralmente rigettato il gra- vame.

2. Il motivo è infondato. Non vi è alcun contrasto insanabile tra moti- vazione e dispositivo, in quanto la cessazione della materia del conten- dere limitatamente alla cartella di pagamento n. 0712014043388380 di euro 1.060.019,21 per IVA

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