Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2022, n. 33234

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2022, n. 33234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33234
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 31592-2020 proposto da: RICCIARDI ANNA LEONARDA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato N F;
-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE DIREZIONE GENERALE UFFICIO SECONDO, AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI ANCONA, ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "POSATORA - PIANI ARCHI";
-intimati - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 172/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. C M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico impiego - Licenziamento R.G.N.31592/2020 Cron. Rep. Ud. 21/09/2022 PU R.G.N. 31592/2020 Pag.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 9 ottobre 2020, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il reclamo del Ministero dell’Istruzione e, in riforma della decisione resa dal locale Tribunale, rigettava la domanda proposta da A L R, docente, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato alla predetta il 18/12/2018 in riferimento alla contestazione, avvenuta in data 9/10/2018, di aver prodotto nell’anno 2013 una falsa attestazione relativa al diploma di corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno al fine di ottenere un incarico di supplenza presso l’Istituto scolastico di San Severo.

2. La questione sottoposta ai giudici del reclamo, e che in questa sede ancora rileva, è stata quella della tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare.

3. In particolare, il Ministero reclamante aveva dedotto l’errore del primo giudice nel ritenere l’Amministrazione decaduta dall’azione disciplinare, in relazione alla cronologia dei fatti di causa (che si inserivano nell’ambito di un’articolata vicenda, estesa ad una molteplicità di insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, essenzialmente concentrati nella provincia di Foggia i quali, mediante l’uso di titoli falsi, avevano indebitamente conseguito contratti di insegnamento), attraverso cui era agevole, al contrario, constatare la tempestività dell’iniziativa, avuto riguardo al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, a mente dell ’art. 55-bis del d.lg s. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, rispetto all’epoca in cui si era avuta concreta conoscenza della componente soggettiva (dolo) inerente all’utilizzo della falsa certificazione da parte della docente.

4. La Corte territoriale, condividendo i rilievi del reclamante, riteneva che nel caso in esame non fosse configurabile la decadenza exart. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 . Richiamava l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, ai fini della decadenza dall’azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l’amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell’atto di contestazione, assumendo rilievo l’eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato (vedi per tutte Cass. n. 22683/2018). Riteneva non sufficiente che il fatto fosse stato appreso nella sua consistenza storica ed oggettiva, occorrendo che l’Amministrazione datoriale fosse in condizione di ravvisare in esso ravvisare un illecito disciplinare ascrivibile al dipendente, quale autore di una condotta cosciente e volontaria, idonea sotto il profilo soggettivo, oltre che materiale, a ledere il vincolo fiduciario. R.G.N. 31592/2020 Pag.Così sosteneva che la scoperta inerente al mero dato oggettivo della falsità della certificazione in oggetto, fatta nell’ottobre 2013 dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico di San Severo (FG), durante il servizio di supplenza ivi prestato dall’originaria ricorrente, non potesse costituire di per sé notizia dell’illecito disciplinare non essendo da sola significativa della consapevolezza o meno, da parte della supplente, del carattere apocrifo del documento prodotto potendo, al più, integrare un mero sospetto di complicità, nell’affare illecito, che necessitava di riscontri. Riteneva che solo attraverso i successivi controlli effettuati dagli organi inquirenti nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di ciascuno dei docenti, e grazie agli esiti di tali indagini, fosse stato possibile per l’Amministrazione ritenere doloso il contegno della lavoratrice, dolo consistente nella conoscenza del carattere falso della certificazione e nell’intenzione di spenderne l’apparenza. Riteneva che l’art. 55 bisdel d.lgs. n. 165/2001 dovesse essere letto nel senso che la norma doveva tener conto della possibilità, anzi della necessità, per la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro di compiere gli accertamenti più opportuni, onde ricostruire l’ipotizzato illecito in tutti i suoi elementi costitutivi, verificando la sussistenza non solo dell’elemento oggettivo, ma anche e soprattutto di quello soggettivo.

5. Per la cassazione di tale decisione A L R ha proposto ricorso, affidando l’impugnazione a diciassette motivi, successivamente illustrati da memoria.

6. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

7. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di esaminare partitamente i motivi di ricorso occorre premettere che la vicenda per cui è causa vede interessata una appartenente al personale della scuola. La questione che innanzitutto si pone è, in termini generali, quella dell’applicabilità a detto personale del d.lgs. n. 165/2001 o del T.U. della scuola (d.lgs. n. 297/1994) in materia di procedimento disciplinare. La riforma di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. legge Madia) ha inserito nell’art. 55-bisdel T.U. n. 165/2001 il comma 9 quater che c osì prevede: « Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni R.G.N. 31592/2020 Pag.punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari». Quindi, dopo la riforma Madia, la procedura applicabile alla scuola è quella del citato T.U. Quanto al periodo che ha preceduto il suddetto intervento legislativo, nel quale non vi era una norma espressa, questa Corte ha affermato (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111) che al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo il 16.11.2009, fermo restando le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 297/1994, si applicano le regole procedimentali di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dal d.lgs. n. 150/2009. 2. Altra questione sulla quale è utile soffermarsi è quella dell’applicabilità della riforma del 2017, considerato che, come si evince dallo storico di lite, la notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti è del 2018, oppure della disciplina anteriore, considerato che i fatti medesimi risalgono al 2013. Si è affermato (Cass. 2 marzo 2017, n.5316) che il principio del tempus regit actum trova applicazione anche in tema di procedimento disciplinare avviato nei confronti di dipendenti pubblici, con la conseguenza che, in difetto di normativa transitoria, la legittimità dell’atto deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente al momento della sua adozione (v. anche Cass. 7 giugno 2016, n. 11627 e Cass. 10 giugno 2016, n. 11985). Sempre con riferimento al periodo precedente la riforma del 2017 questa Corte ha affermato che, in assenza didisposizioni transitorie, la disciplina del procedimento dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009 si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione, cui è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare, acquisiscono la notizia dell’infrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma (Cass. n. 11985/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 30326/2021;
Cass. n. 6/2020;
Cass. n. 28111/2019). Peraltro, Cass. 29 dicembre 2021, n. 41892, resa con riferimento alla disciplina previgente, ha fatto riferimento, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, al momento in cui l’UPD ha avuto notizia dei fatti commessi. Nella legge di riforma di cui al d.lgs. n. 75/2017,diversamente dal passato, vi è una disciplina transitoria contenuta nell’art. 22, comma 13, secondo cui: «Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». 3. Èalla luce degli indicati principi che andranno esaminate le censure di cui ai motivi di ricorso che di seguito si illustrano. R.G.N. 31592/2020 Pag.
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