Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2004, n. 14483

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La speciale elargizione prevista per motivi di solidarietà dalla legge 3 giugno 1981 n. 308 in favore di militari infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti trova solo occasione, ma non anche dipendenza genetica o causale, nel fatto illecito dannoso che ha reso attuale una delle ipotesi previste dalla legge per l'erogazione di quell'indennizzo, in quanto questa trae diretta dipendenza dal fatto che la morte o la lesione sia avvenuta nell'espletamento di un servizio di istituto del soggetto, il quale è, per questo, da considerarsi vittima del dovere. Pertanto l'Amministrazione dello Stato tenuta agli esborsi a favore delle vittime del dovere o dei loro congiunti non può proporre, a tale titolo, azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dell'autore dell'illecito , non costituendo questa indennità, anche quando il fatto illecito del terzo costituisca reato, un danno cagionato ai sensi dell'art. 185 cod. pen..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2004, n. 14483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14483
Data del deposito : 29 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
FIASCHETTI MARCO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CARLO POMA

4, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
RAS ASSIC SPA, TINTINELLI ROBERTO;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n. 15132/01 proposto da:
RAS SPA, con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti Dr. E M e Dr. E R, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA PANAMA

88, presso lo studio dell'avvocato G S, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, FIASCHETTI MARCO, TINTINELLI ROBERTO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 610/01 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 19/02/01 e depositata il 22/02/01 (R.G. 246/97);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato Daniela GIACOBBE;

udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NAPOLETANO

Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 27.10.1990 Marco F conveniva davanti al tribunale di Roma, la s.p.a. Riunione Adriatica Sicurtà, quale assicuratrice della r.c.a. por l'auto tg. MI 82769S di Roberto Tintarelli e da questi condotta, su cui si trovava come trasportato, assumendo che l'1.1.1987, il Tintarelli ne aveva perso il controllo, provocando un sinistro stradale, nel quale esso attore riportava gravi danni alla persona. L'attore richiedeva, quindi, che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti, che resistevano alla domanda, non contestando la responsabilità del Tintarelli, ma solo assumendo che, poiché il F era militare con il grado di sottotenente e che l'incidente si era verificato in presenza di causa di servizio, e poiché il Ministero intendeva rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle somme erogate al dipendente, l'assicuratrice aveva sospeso le trattative per la determinazione del danno, ai sensi dell'art. 28 l. n. 990/1969. La R, quindi, chiamava in causa il Ministero della Difesa, che si costituiva e chiedeva il risarcimento del danno, corrispondente all'ammontare dell'assegno privilegiato corrisposto al F. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3478/1996, condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attore della somma di L. 244.114.664 ed in favore del Ministero della difesa della somma di L. 155.800.000.
Avverso questa sentenza proponevano appello i convenuti. Proponeva appello incidentale il F.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 22.2.2001, per la parte che ancora interessa, condannava il Ministero della Difesa alla restituzione in favore di F Marco della somma di L. 155.800.000, incassata per effetto della sentenza del tribunale. Riteneva la corte di merito che le elargizioni previste per motivi di solidarietà dalla l. n. 308/1981 in favore dei militari infortunati o caduti per causa di servizio trovano solo occasione, ma non anche dipendenza genetica o causale, nel fatto illecito dannoso che ha reso attuale una delle ipotesi previste dalla legge per l'erogazione dell'indennizzo, sicché la p.a., tenuta agli esborsi, non può proporre azione di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., nei confronti dell'autore dell'illecito, ne' può richiedere di rivalersi nei confronti del danneggiante o del suo assicuratore per la r.c.a. di quanto versato al militare infortunato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della difesa. Resistono con controricorsi il F e la R;
quest'ultima ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambi i ricorrenti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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