Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2019, n. 21690
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Per effetto della l.r. Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale dell'11 novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla Provincia di Catanzaro l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della Regione e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante.
Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
21690-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - CONTENZIOSO STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - Ud. 07/05/2019 - CAMILLA DI IASI Presidente Sezione - PU R.G.N. 26676/2017 LUCIA TRIA - Consigliere - Crow. 21690 ANTONIO OICCHIO - Consigliere - Rep. M AO - Consigliere - ем. A GTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere - ANTONIO PTRO LAMOGESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26676-2017 proposto da: AZIENDA AGRICOLA GRIMALDI ELENA E RITA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore avvocato E G nonché del socio R G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MARTINO, che la rappresenta e difende;
271/19
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ANNIBALE LAROCCA, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICA PALLONE e PTRO OLIVERIO;
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato ANGELA MARIA FATTOUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato DO BORUTO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 139/2017 del TRIBUNALE SUPERIOE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 6/07/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/05/2019 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Claudio Martino.
FATTI DI CAUSA
Nel 2010 l'Azienda Agricola Grimaldi Elena e Rita s.s. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, la Provincia di Catanzaro, per sentirla condannare al pagamento dell'importo di euro 211.840,00, come ур accertato in sede di ATP svoltosi davanti al Tribunale di Catanzaro, o al pagamento della diversa somma di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione dei fiumi Crocchio e Nasari, nel settembre 2009, nonché al compimento delle opere straordinarie Ric. 2017 n. 26676 sez. SU - ud. 07-05-2019 -2- e ordinarie di manutenzione dei predetti corsi d'acqua e alla chiusura di una pista abusiva. Nel costituirsi, la convenuta eccepì il suo difetto di legittimazione passiva, chiedendo la propria estromissione o, in denegata ipotesi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria, quale litisconsorte necessario, in quanto soggetto tenuto all'eventuale risarcimento del danno. Nel merito, concluse per il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda, con compensazione di spese, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Provincia e ritenendo l'insussistenza di un litisconsorzio necessario con la Regione. Avverso la sentenza di primo grado propose appello l'Azienda Agricola Grimaldi Elena e Rita s.s.. In particolare, l'appellante, con il primo motivo di censura, dedusse la violazione degli artt. 16, 18 comma 6, 88, 158 della legge della Regione Calabria n. 34 del 2002, con conseguente erronea esclusione della legittimazione passiva della Provincia di Catanzaro convenuta. Ad avviso dell'Azienda, non sarebbe stato considerato che il richiamato art. 88 aveva trasferito le competenze in relazione alla gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio provinciale alla Provincia e che tale trasferimento si sarebbe dovuto concludere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 34 del 2002. Secondo l'appellante, l'art. 18 di tale legge - il quale prevede che il trasferimento dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, di regola coincide con l'effettivo trasferimento agli enti delle risorse non avrebbe contemplato una - St previsione di coincidenza in senso assoluto, bensì un'affermazione programmatica;
sarebbe stata, quindi, erronea la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto, quale adempimento indispensabile per il trasferimento delle funzioni attribuite alla Ric. 2017 n. 26676 sez. SU - ud. 07-05-2019 -3- Provincia, l'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie strumentali. In ogni caso secondo l'appellante - non avrebbe potuto essere ritenuta sufficiente ad escludere la legittimazione passiva della Provincia la mera eccezione formulata da quest'ultima circa la mancata effettuazione del trasferimento delle risorse e comunque il TRAP non avrebbe considerato che, con deliberazione della Giunta regionale n. 943 dell'11 novembre 2005, la Regione aveva provveduto a conferire formalmente alle province le funzioni amministrative ad esse trasferite, fissando al 1° gennaio 2006 la decorrenza del trasferimento, e aveva dato le disposizioni alle strutture regionali per il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante lamentava l'errata esclusione del diritto al risarcimento del danno, conseguente al mancato esame del merito della domanda risarcitoria. Si costituì in quel grado l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non solo in forza del mancato effettivo trasferimento delle risorse