Cass. civ., sez. II, sentenza 05/09/2012, n. 14917
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In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti.
Sul provvedimento
Testo completo
149 17/ 12 RE P UBB LI CA I TAL IANA IN NO ME D E L PO POLO I TALIANO LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZ IONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. R M T - Presidente R. G. N. 31437/06 Dott. S P Consigliere 850/07 14917 Dott. M R S G - Consigliere Rel. Cron. 1662 Rep. Dott. V CI Consigliere U. P. 16.4.2012 Dott. M B A Consigliere ha pronunciato la seguente Petizione eredità da parte di figlio naturale SENTENZA - usucapione sul ricorso proposto da: C M L e B M E, la prima in pro- prio e la seconda quale erede di C A, rappre- sentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato G V, presso lo studio del quale in Ro- ma, viale Giulio Cesare n. 14, sono elettivamente domiciliate;
-
- ricorrenti -
contro
C R GA;
- intimato -
nonché sul ricorso iscritto al R. G. n. 850 del 2007, proposto da: 726/12 C R GA (CST GLC 63R10 L117C), rappresenta- to e difeso, per procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avvocati A B e Car- la Rizzo, elettivamente domiciliato presso lo studio della se- conda in Roma, via Anapo n. 20;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C M L e B M E, la prima in pro- prio e la seconda quale erede di C A, rappre- sentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato G V, presso lo studio del quale in Ro- ma, viale Giulio Cesare n. 14, sono elettivamente domiciliate;
- controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Pe- rugia n. 301 del 2006, depositata in data 8 agosto 2006. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubbli- ca del 16 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti gli Avvocati G V e A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro- curatore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Rinaldi G conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribu- nale di Perugia, C A e C M L 2 e, premesso che, con sentenza del Tribunale di Terni passata in giudicato il 19 ottobre 1999, era stato dichiarato figlio natu- rale di Castellini G, deceduto l'11 marzo 1966;
che do- veva ritenersi l'unico erede legittimo di quest'ultimo, decedu- to senza lasciare altri discendenti, e che invece la sua eredi- tà era stata devoluta secondo legge ai due fratelli A e Maria Lidia e alla madre del de cuius, C N;
che, a seguito del decesso di quest'ultima, avvenuto il 20 maggio 1978, egli doveva ritenersi per rappresentazione del proprio padre erede legittimo di costei unitamente con gli altri figli della medesima, per la rispettiva quota di un terzo, e che in- vece anche l'eredità di quest'ultima era stata devoluta secondo legge per l'intero a C A e Maria Lidia;
chie- deva che venisse dichiarata la sua qualità di erede universale di Castellini G;
che ai convenuti fosse ordinato di re- stituirgli tutti i beni costituenti l'eredità di Castellini G e, previa eventuale divisione, la quota ad esso attore spettante su tutti i beni costituenti l'eredità di Castori Nel- la, ovvero di recuperarli a proprie spese o, in difetto, a cor- rispondergli il valore attuale, oltre al risarcimento dei dan- ni. I convenuti A e M L C si costi- tuivano eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del di- ritto dell'attore di accettare l'eredità e l'intervenuta usuca- pione dei beni ereditari, della quale chiedevano - 3 - l'accertamento, avendo essi posseduto animo domini per oltre un ventennio i beni immobili di entrambe le eredità e per oltre un decennio i beni mobili. In subordine, eccepivano che il loro possesso avrebbe dovuto essere considerato di buona fede, aven- do essi ignorato del tutto, sino all'instaurazione del giudizio per il riconoscimento di paternità naturale, le vicende private del fratello G, con la conseguenza che in relazione alle alienazioni dei beni ereditari essi avrebbero dovuto essere condannati alla restituzione non del loro valore, ma del prezzo riscosso, previo, peraltro, riconoscimento del loro diritto ai rimborsi per le spese, i miglioramenti e le addizioni che aves- sero provato. Con sentenza depositata il 26 giugno 2003, l'adito Tribuna- le riconosceva all'attore la qualità di erede di Castellini G;
rigettava le domande di condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ereditari, dichiarando che i convenuti ne avevano acquistato la proprietà per intervenuta usucapione, trattandosi di beni ancora nella disponibilità dei convenuti stessi o venduti dopo il ventennio dall'acquisto del possesso;
rigettava invece la domanda di usucapione proposta dai convenu- ti per beni specificamente indicati, dai medesimi venduti prima che fosse maturato il ventennio dall'inizio del possesso, acco- gliendo rispetto a tali beni la domanda dell'attore di condanna alla restituzione in suo favore, trattandosi di possesso di buona fede, del prezzo ricevuto per l'importo complessivo di euro 19.371,25 oltre interessi legali dalla domanda;
compensava interamente tra le parti le spese di lite. Avverso questa sentenza proponeva appello C R- di G;
resistevano gli appellati, i quali proponevano al- tresì appello incidentale. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza non definitiva depositata 1'8 agosto 2006, ha confermato l'acquisto da parte dell'attore della qualità di erede universale di Castellini G e di erede per la quota di un terzo della madre di quest'ultimo, C N;
ha rigettato la domanda di usuca- pione proposta in via riconvenzionale dai convenuti;
ha dichia- rato l'attore titolare, quale erede universale di Castellini G, dei beni specificamente indicati, condannando i con- venuti alla restituzione degli stessi;
ha dichiarato che l'appellante, quale erede per la quota di un terzo di Castori Nella, era titolare per la detta quota, in comunione con i con- venuti, di beni specificamente indicati, disponendo con separa- ta ordinanza la prosecuzione del giudizio per la divisione dei detti beni%;B ha condannato i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle somme meglio specificate in dispositivo, in relazione ai singoli beni ereditari facenti parte dell'eredità di Castellini G oggetto di alienazione nonché ai beni, del pari alienati, facenti parte dell'eredità di C N (nella misura di un terzo);
ha condannato i convenuti al paga- mento di altre somme, con rivalutazione monetaria secondo indi- 5 - ci ISTAT e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata, con decorrenza dall'alienazione, in relazione ad un bene ereditario facente parte della eredità del Castellini e agli altri beni, tutti specificamente indicati, facenti parte dell'eredità di C N, oggetto di alienazione;
ha ri- gettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore, rimetten- do la statuizione sulle spese alla sentenza definitiva. La Corte d'appello ha innanzitutto rilevato che l'attore aveva proposto un'azione di petizione di eredità ex art. 533 cod. civ. e, per l'eventualità che i convenuti avessero già a- lienato i beni ereditari, aveva chiesto la condanna dei medesi- mi convenuti al recupero di detti beni a loro spese o, in di- fetto, a corrisponderne il valore attuale oltre al risarcimento dei danni. Ha quindi rilevato che la ipotesi della alienazione dei beni ereditari da parte del possessore non in buona fede non trova diretta disciplina negli artt. da 533 a 535 cod. civ., avendo l'art. 535, secondo comma, ad oggetto soltanto la alienazione in buona fede dei beni ereditari da parte del pos- sessore, prevedendosi a suo carico l'obbligo di restituire il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Per l'ipotesi della aliena- zione in mala fede, non specificamente disciplinata da alcuna disposizione, la Corte d'appello ha ritenuto che il possessore dovesse corrispondere non solo il prezzo, ma il valore del bene alienato, salvo il risarcimento del danno, giustificandosi tale conclusione o con l'art. 948 cod. civ. ○ con l'applicazione a- 6 nalogica dell'art. 2038 cod. civ. (in tema di alienazione della cosa ricevuta indebitamente). La Corte d'appello ha poi rigettato l'eccezione, riproposta dagli appellati con appello incidentale, di prescrizione decen- nale dell'azione di petizione di eredità, osservando che l'appellante aveva potuto esercitare il diritto azionato solo aveva ri- dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne conosciuto lo status di figlio naturale del de cuius. Ha invece ritenuto inammissibile, perché nuova, l'eccezione di prescri- zione decennale del diritto ad ottenere il valore O il prezzo dei beni alienati. La Corte territoriale ha quindi rilevato che sul riconosci- mento all'attore, da parte del Tribunale, della qualità di ere- de universale di Castellini G e, per rappresentazione e per la quota di un terzo, di C N, non avendo detti accertamenti formato oggetto di impugnazione, doveva ritenersi intervenuto il giudicato, con conseguente accertamento dell'avvenuto acquisto, da parte dell'attore, per l'intero ° pro quota, della titolarità dei beni ereditari, ancorché trat- tavasi di accertamento rilevante per i soli beni ancora nella disponibilità dei convenuti. Con riferimento alla domanda di usucapione dei convenuti, accolta dalla sentenza di primo grado e oggetto di impugnazione da parte di C Rdi, la Corte d'appello ha ritenuto che in favore degli appellati non fosse configurabile un pos- - 7 sesso utile all'usucapione, atteso che il proprietario dei be- ni, e cioè l'appellante, non avrebbe in alcun modo potuto in- terrompere il possesso prima del riconoscimento del suo status di figlio naturale. Il giudice di appello ha fatto così appli- cazione del principio secondo cui non può aversi inizio del possesso ad usucapionem finché il proprietario non possa far valere il suo diritto per interrompere il possesso. Al rigetto della domanda di usucapione sono poi seguite le statuizioni prima riportate in ordine ai vari gruppi di beni, e cioè di restituzione dei beni ancora in possesso dei convenuti, e del prezzo conseguito dalle alienazioni dei beni inizialmente posseduti in buona fede