Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19454

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19454
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da H T, nato in Marocco il 16/07/1981 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia del 10/01/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 10 gennaio 2022 (motivazione depositata il successivo 10 febbraio) ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal condannato H T in relazione all'esecuzione di pene concorrenti per le quali era stato emesso mandato di arresto europeo eseguito in Spagna e in forza del quale H era stato consegnato all'Italia. La Corte di appello ha ritenuto la richiesta tardiva in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 629 bis comma 2 cod. proc. pen., decorrente dalla notifica al condannato del mandato di arresto europeo, prodromica all'esecuzione della pena, mandato dal quale erano ricavabili tutti i dati relativi alle condanne da eseguirsi.

2. H, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso avverso l'ordinanza, deducendo un unico motivo relativo a violazione di legge. Nel mandato - eseguito il 9 ottobre 2019 - non era indicata l'autorità che aveva emesso le sentenze e, comunque, nello stesso si faceva riferimento - erroneamente - al fatto che "L'imputato può chiedere la remissione nel termine per proporre impugnazione. La sentenza è notificata al condannato contumace mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 165 c.p.p.". Ciò ha tratto in inganno l'interessato in quanto "l'erroneo riferimento al rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen., nel quale è previsto, al comma 2-bis, che "in caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato", è sufficiente per aver fatto confidare al medesimo di poter attendere la propria consegna in Italia per potersi difendere dalla sentenza emessa in sua assenza".
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