Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/06/2022, n. 19188

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/06/2022, n. 19188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19188
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

ORDINANZA

Cron. sul ricorso 23044-2016 proposto da: Rep. DI PASQUAZIO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Ud. 30/03/2022 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO CC EMILIANO FICHERA;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO

76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARINA GIANNETTI, 2022 ANDREINA CIOTOLI;
1038

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8947/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/02/2016 R.G.N. 10448/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Rilevato che:

1. con sentenza n. 8947/2015 la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di A D P nei confronti del P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Comune di Frosinone intesa ad ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dirigenziali e del conseguente diritto al relativo trattamento economico;

2. A D P, dipendente del Comune di Frosinone, inquadrato nella categoria D3 del c.c.n.l. di Comparto, sul presupposto di essere stato incaricato di svolgere (e di avere effettivamente svolto) nell’ambito della Ripartizione Ragioneria-Finanze-Tributi mansioni sostanzialmente proprie della qualifica dirigenziale, a capo dell’Ufficio Tributi e quale Funzionario responsabile ICI, TARSU, IACIAP, aveva chiesto che fosse riconosciuto lo svolgimento di tali mansioni dirigenziali con condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive o, in subordine, al risarcimento del danno;

3. riteneva la Corte territoriale, in sostanziale assonanza con il Tribunale, che sussistesse il difetto di giurisdizione del G.O. per il periodo fino al 30 giugno 1998 (essendo, peraltro, passata in giudicato la sentenza del Tar Lazio n. 285/2009 che aveva ritenuto, con riferimento all’arco temporale dal febbraio 1993 al settembre 1997) corretto il suo inquadramento in relazione alle mansioni svolte che rientravano nell’VIII livello);
che la prescrizione fosse stata interrotta;
che tuttavia la sentenza impugnata, quanto al merito dello svolgimento delle mansioni dirigenziali, non meritasse censura;
in particolare, escludeva che la prova testimoniale avesse fornito elementi idonei a dimostrare lo svolgimento da parte del Di Pasquazio di mansioni dirigenziali;
evidenziava che non era emerso che il predetto avesse operato con quella necessaria e piena autonomia decisionale e direttiva, atteso che altri soggetti gerarchicamente a lui superiori potevano intervenire a modificare le sue determinazioni, non rivestendo la sua attività il carattere della competenza esclusiva e definitiva;
rilevava che i suoi atti venivano controfirmati e controllati dal superiore gerarchico prima che il Di Pasquazio li emettesse;
evidenziava che non era emerso che il predetto avesse adottato atti di impegno verso l’esterno e per la gestione del personale;

4. avverso tale sentenza Antonio Pasquazio ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 4, Cost. nonché nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un motivo di gravame in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
lamenta la mancata pronuncia su [e mancata ammissione di] tutte le prove testimoniali dirette dedotte dal ricorrente, in primo grado e indi oggetto di gravame, con omissione di decisione su un punto decisivo della controversia in quanto la prova era idonea 2 P a g . RGN 23044/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23044/2016 Numero sezionale 1038/2022 Numero di raccolta generale 19188/2022 a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza, l’efficacia dellData pubblicazione 14/06/2022’unica prova testimoniale acquista (indicata a prova contraria da parte del resistente) che ha determinato il convincimento del giudice;

2. il motivo è infondato;
la sentenza è nulla (ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.) qualora risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, oppure qualora la motivazione sia solo apparente perché priva dell’individuazione dgli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, o ancora quando tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logico-giuridica, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161;
Cass. 21 dicembre 2009, n. 26825);
nella specie, come si rileva dal percorso argomentativo della sentenza impugnata sinteticamente riportato nello storico di lite, il ragionamento decisorio è supportato da una motivazione che certamente risponde al ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053;
Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867 con riferimento al nuoto testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.);
quanto alla mancata ammissione di prove testimoniali, a pag. 19 del ricorso per cassazione risulta trascritta una parte del ricorso in appello da cui si evince la richiesta di prova testimoniale “di cui alla premessa in fatto del ricorso di primo grado numeri 3, 4, 5, 12 … indicando a testi i sigg. …”: tuttavia, l’ipotetico illegittimo diniego d’una prova testimoniale è ravvisabile soltanto ove la prova non ammessa o non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 17 giugno 2019, n. 16214);
ma a tale proposito è dirimente osservare (v. Cass. 10 gennaio 2018, n. 350 e Cass 7 novembre 2018, n. 28451) che nel l’impiego pubblico contrattualizzato l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio, rispetto ad una specifica posizione di lavoro per la quale sia stato previsto dai vertici dell’ente l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente;
e se non vi è una posizione dirigenziale espressamente istituita in pianta organica e da ricoprire come tale, è escluso in radice che le relative funzioni abbiano natura dirigenziale per quanto possano essere state – in ipotesi – munite di sostanziale autonomia decisionale e direttiva;
ciò importa la non decisività delle prove richieste dall’odierno ricorrente;
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