Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/03/2020, n. 07009

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/03/2020, n. 07009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07009
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 32205-2018 proposto da: BRUGNANO LUIGI, DI VUONO ANTONIO, OLIVO NICOLA, BRUGNANO GIUSEPPE, LE ROSE MARIANTONIETTA, BRUGNANO ANTONIO, BRUGNANO GIUSEPPINA, DI VUONO GIULIANO, OLIVO MARIA, GALLELLI ANDREA, GALLELLI NICOLA, rappr. e dif. dall'avv. A M, aureliomarino@avvocatinapoli.legalmail.it, elett. dom. in Roma, piazza della Libertà n.10, presso lo studio dell'avv. F C, come da procura speciale in calce all'atto (per i primi dieci) e procura notaio F.Besana (per l'ultimo)

Contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DEI CONTI, dom. in Roma, via Baiamonti n. 23, procura.generale.atticassazione@corteconticert.it -controricorrente- PROCURATORE REGIONALE PER LA CALABRIA presso la CORTE DEI CONTI, Sezione Giurisdizionale per la Calabria CAPPA NICOLA ROBERTO, SARCONE GIANLUIGI, STELLA BRUNO, TURCO ITALO, GARGANO FRANCESCO, PERROTELLI ROCCO, PUTIGNANO GIUSEPPE, FRUSTAGLIA GIOVANNI, RAGO OLIMPIA, CANDREVA SILVANA, CANDREVA ANNA, CANDREVA GAETANO, PASQUALE SALVATORE, LE ROSE FRANCESCA -intimati- FERRARA GABRIELE, rappr. e dif. dall'avv. R L riccardo.leonardi@pec-ordineavvocatiancona.it , elett. dom. presso lo studio dell'avv. Walter Feliciani, in Roma, piazzale Jonio n.50, come da procura in calce all'atto di costituzione al fine di partecipare all'udienza -costituito- per la cassazione della sentenza Corte dei Conti, Sezione I giurisdizionale centrale d'appello, n. 140 del 2018 dep. 30.3.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.2.2020 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona dell'Avvocato Generale dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
vista la memoria dei ricorrenti;

FATTI DI CAUSA

ricorso n. 32205/ 2018- sez. S.U. ud. 18.2.2020 pagin 1. Brugnano Luigi, Di Vuono Antonio, Olivo Nicola, Brugnano Giuseppe, Le Rose Mariantonietta, Brugnano Antonio, Brugnano Giuseppina, Di Vuono Giuliano, Olivo Maria, Gallelli Andrea, Gallelli Nicola impugnano la sentenza Corte dei Conti, Sezione I giurisdizionale centrale d'appello, n. 140 del 2018, dep. 30.3.2018, che, riunendo gli appelli principali degli stessi (ed altri) n.51524, nonché n. 51227 (Stella Bruno) e incidentale n. 52736 (Sarcone Gianluigi), avverso la sentenza Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria n.175 del 2016, dep. il 11 luglio 2016, in accoglimento parziale del solo appello di Stella e rigettando gli altri, ha così confermato la declaratoria di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite quali contributi comunitari, in base all'addebito di danno procurato all'AGEA e già ritenuto dal primo giudice;

2. secondo la sentenza impugnata, e per quanto qui di interesse, vedendosi in materia di contributi disciplinati dai Regolamenti

CEE

1094/88, n. 1272/88, n. 2328/91 e D.M. 19.2.1991, n.63 ed erogati per il miglioramento del settore agrario, attraverso il ritiro dalla produzione di terreni di tipo seminativo, con relativa riconversione (cd. settore set asíde): a) la responsabilità dei percettori privati, per condotte - in coordinamento con intermediari e funzionari Agea - rivelatesi altresì materialmente coincidenti con reati e determinative di pregiudizio patrimoniale, appartiene alla giurisdizione contabile, venendo in questione un'ingiusta locupletazione a danno dell'Erario, emersa da una non corretta gestione di danaro pubblico, ancorché i fatti di indebito incameramento siano propri di soggetti privati che tuttavia adottino comportamenti incidenti in termini negativi sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A.;
b) in tal modo il danno si produce ove il coinvolgimento nella realizzazione di detto programma, mediante l'atto di concessione del contributo, ne operi lo sviamento rispetto alle finalità perseguite, anche nel senso di sottrarre le medesime risorse a terzi soggetti cui il finanziamento sarebbe spettato per analogo rapporto partecipativo al piano pubblico;
c) la disciplina della prescrizione, a sua volta, si applica considerando, ai sensi dell'art.2935 c.c., il momento da cui il diritto può essere fatto valere, conseguendone, per il caso di occultamento doloso, la ricorso n. 32205/ 2018 - sez. S.U. ud. 18.2.2020 pagina coincidenza del dies a quo con la scoperta del danno prima occultato;
d) dall'accertamento - alla stregua delle fonti del P.M. e della Guardia di Finanza - di un unico disegno criminoso, per il dolo discende una responsabilità in solido per il maggior danno, per frode all'agenzia pubblica (Agea) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre alla responsabilità che resta personale per la valutazione - indicata in quote - delle singole appropriazioni senza titolo;
e) non sussistevano infine le condizioni per l'esercizio del potere riduttivo;
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