Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2022, n. 34379
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI L'AQUILAnel ricorso a carico di: DI CICCO GIUSEPPE nato a MADDALONI il 05/05/1995 CLARADONNA MARINO nato a L'AQUILA il 19/11/1965 HYSA GENTI nato in ALBANIA il 23/11/1976 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A S;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila impugna l'ordinanza in data 20712/2021 con cui il Tribunale di L'aquila non ha convalidato l'arresto in flagranza di reato di D C G, C M e H G per rissa, lesioni e altro variamente contestati agli indagati. Deduce: 1.1. "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - art. 60, comma 1, lett. e) c.p.p. Erronea applicazione dell'art. 382 c.p.p. - Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il giudice ha escluso lo stato di flagranza o di quasi-flagranza in maniera contraddittoria e illogica rispetto a quanto emergente dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni rese in udienza dell'operante di PG e dalle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, da dove emergeva che;i tre soggetti erano tutti e tre ancora presenti nel luogo del delitto;b) due su tre sanguinavano copiosamente dal volto;c) lo stato dei luoghi presentava una vettura con lunotto rotto, una mazza a terra e copiosissime tracce di sangue a terra. Rimarca, quindi, che «la RG. procedente, presa aul:onoma e diretta cognizione di tali tracce ha, senza soluzione di continuità, proceduto alle indagini successive e alla visione delle nitidissime immagini di sorveglianza, senza interruzioni tra primo contatto della scena del crimine e attività successiva», mentre il giudice ha negato la convalida sulla base di osservazioni illogiche e di principi di diritto non conferenti. 1.2. "Erronea applicazione dell'art. 392 c.p.p - Art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p.". Con il secondo motivo il Pubblico ministero ricorrente che il Tribunale ha svolto valutazioni nel merito che, invece, non gli competono, visto che in sede di convalida la verifica giudiziale si sostanzia in "un controllo estrinseco limitato dalla legge alla corretta qualificazione del fatto, alla sussistenza o meno della flagranza, alla non manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere, in caso di arresto facoltativo".
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