Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 04389

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 04389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04389
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26438/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente, controricorrente a ricorso incidentale -

contro

FALLIMENTO DEIULEMAR SHIPPING SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio n.14, presso lo studio dell’avvocato R N (NCSRMR66E51D643U) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato G M (MRNGPP65M07F839A). -Controricorrente, ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4562/2015 depositata il 14/05/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza dell’08 febbraio 2023 exart. 23, comma 8- bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale G L ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «[C]hiede di rigettare il ricorso principale;
dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.».

FATTI DI CAUSA

1. Il Fallimento Deiulemar Shipping S.p.a. in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento, per il 2006, emanato al termine di una verifica generale operata dalla Guardia di Finanza di Napoli, le cui risultanze erano state riprodotte nel PVC del 21/12/2011, con il quale si contestava una fattispecie di abuso del diritto attuata mediante una serie di operazioni straordinarie sul capitale, consistenti nell’interposizione di tre subholding lussemburghesi – che controllavano la Poseidon International S.A., socio unico della Deiulemar Shipping, riconducibili ai soci fondatori del Gruppo Deiulemar, nelle persone di Lucia Boccia, Michele Iuliano, Maria Luigia Boccia e Giovanni Lembo – finalizzata ad ottenere un indebito risparmio di imposta per effetto dell’omessa applicazione della ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall’art. 27, commi 1 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, sui dividendi distribuiti dalle stesse società estere (meri schermi societari o “costruzioni di puro artificio”) in relazione alle partecipazioni non qualificate detenute dai soci Michele Iuliano e Maria Luigia Boccia.

2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso con decisione (n. 644/22/2013) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto adesso rileva, in accoglimento dell’appello della Curatela della società, ha dichiarato nullo l’atto impositivo. In particolare, la C.T.R. ha accolto l’eccezione della contribuente concernente la violazione dell’art. 12, comma