Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2019, n. 6918
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L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale).
Sul provvedimento
Testo completo
069 18-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: SUCCESSIONI MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Presidente - -Consigliere - U BI Ud. 20/12/2018 - GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - PU Rel. Consigliere - R.G.N. 27216/2014 A S - Consigliere - Rep. C GIUSEPPE DONGIACOMO - Cac 69.18 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27216-2014 proposto da: FARAGONE ANTONIO, FARAGONE FELICE DARIO, DI domiciliati in ROMA,BENEDETTO PAOLA, elettivamente V.G A 2, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO, CRISTINA MONTAGNESE;
- ricorrenti -
contro
D'AMICO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato V A P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L;
- controricorrente -
3344/18 nonché
contro
LI D E, VITALE DTA;
- intimate - avverso la sentenza n. 1123/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, il quale ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e per l'assorbimento del terzo motivo;
uditi gli Avvocati Cannizzaro, Montagnese e Pennisi.
FATTI DI CAUSA
Antonio F, Paola D B e Felice Dario F hanno proposto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1123/2014, depositata il giorno 28 luglio 2014. Resiste con controricorso Angela D'Amico. Restano intimate senza svolgere attività difensive E L D e D V. Con citazione del 17 gennaio 2007, in pari data trascritta, Angela D'amico convenne dinanzi al Tribunale di Catania F F, Antonio F, Paola D B e Felice Dario F esponendo che: in data 11 gennaio 2007 F F aveva venduto ad Antonio F, P d Benedetto e Felice Dario F la proprietà dell'immobile ubicato in Catania, via Gabriele D'Annunzio, n. 172, quinto piano, al prezzo di € 235.000,00, affermandosene proprietario per l'intero, quando, in realtà, era titolare soltanto di 1/6 della piena proprietà e di 5/6 del diritto di usufrutto;
che in data 13 giugno 2006 era deceduta la sorella del venditore, G Ric. 2014 n. 27216 sez. S2 ud. 20-12-2018 -2- F, individuata da Francesco nel contratto dell'11 gennaio 2007 come propria dante causa, la quale aveva disposto del suddetto bene mediante testamento olografo del 21 febbraio 2005, lasciando all'attrice D'Amico la nuda proprietà dei 5/6 e l'usufrutto al fratello Francesco;
che F F aveva consegnato all'attrice il testamento della sorella G, affinché la stessa provvedesse a farlo pubblicare;
che, dopo essersene fatta rilasciare una copia conforme, l'attrice aveva riconsegnato l'originale del testamento a F F, il quale in seguito l'aveva occultato, dichiarandosi unico erede ab intestato anche in sede di denuncia di successione e procedendo a vendere l'immobile a Antonio F, Paola Di Benedetto e Felice Dario F. Angela D'Amico domandò, pertanto, di dichiarare valido il testamento olografo di G F del 21 febbraio 2005;
di dichiarare altresì l'indegnità di F F a succedere ex art. 463, n. 5, c.c.;
di riconoscerle la qualità di piena proprietaria dei 5/6 dell'immobile o, in subordine, di nuda proprietaria;
di dichiarare perciò in tali limiti a lei inopponibile l'acquisto concluso dai signori F e D B (giacché compiuto ricevendo da un erede apparente che non aveva trascritto per tempo l'accettazione dell'eredità) e di condannare questi ultimi alla restituzione del relativo possesso pro quota o, in difetto, al pagamento di € 195.833,33, pari al valore dei vantati 5/6;
nel caso di opponibilità dell'acquisto, richiese di condannare altrimenti F F al pagamento della somma indicata, ai sensi dell'art. 2038, comma 2, c.c. F F, nel costituirsi, disconobbe la conformità fra la copia del testamento olografo prodotta dall'attrice e l'originale, ed espose che la sorella G nell'aprile 2005 gli aveva dapprima mostrato un testamento di diverso contenuto, per Ric. 2014 n. 27216 sez. S2 ud. 20-12-2018 - -3- poi informarlo di averlo distrutto, avendo intenzione di nominare lui suo erede universale;
aggiunse di aver accettato tacitamente l'eredità. Gli altri convenuti Antonio F, P d B e Felice Dario F evidenziarono la loro buona fede all'atto dell'immobiledell'acquisto e domandarono comunque di essere garantiti da F F in caso di evizione dell'immobile. Dopo la morte di Francesco F, il processo proseguì nei confronti di E L D, erede del convenuto deceduto. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 30 giugno 2009, dichiarò l'attrice erede di G F in virtù del testamento olografo del 21 febbraio 2005;
dichiarò inopponibile all'attrice l'atto di compravendita intervenuto tra F F, Antonio F, P d Benedetto e Felice Dario F;
dichiarò Angela D'Amico piena proprietaria dei 5/6 dell'immobile in contesa e condannò i signori F e D B alla restituzione pro quota del bene, fermo il loro diritto alla garanzia ex art. 1484 c.c. Antonio F, Paola D B e Felice Dario F proposero appello principale, mentre E L D propose appello incidentale, deducendo, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata in assenza dell'altra erede designata nel testamento, D V;
quest'ultima, tuttavia, intervenne nel corso del giudizio di appello dichiarando di accettare la causa nello stato in cui si trovava. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1123/2014 del 28 luglio 2014, accolse l'appello principale limitatamente all'errore, da parte del primo giudice, sulla portata della domanda di garanzia per evizione, condannando E L D al pagamento, in favore degli appellanti principali, della somma di € 195.833,33 oltre interessi, mentre respinse per il resto l'appello principale e quello incidentale. I Ric. 2014 n. 27216 sez. S2 - ud. 20-12-2018 -4- giudici di secondo grado, per quanto qui rilevi alla luce delle censure proposte, dopo aver escluso la lesione dell'integrità del contraddittorio con riguardo a D V ed aver condiviso la qualificazione di Angela D'Amico quale erede e non legataria, affermarono che risultasse accertato dal Tribunale, e non oggetto di gravame, che l'originale del testamento olografo di G F del 21 febbraio 2005 esisteva al momento dell'apertura della successione;
che "la copia conforme" del documento era stata rilasciata il 10 luglio 2006, quindi dopo la morte della testatrice, avvenuta il 13 giugno 2006;
che F F aveva avuto conoscenza del testamento e del relativo contenuto, come riferito da testimoni. Peraltro, avendo il convenuto dichiarato nella comparsa di costituzione in primo grado di disconoscere "la conformità della copia prodotta in atti nel contenuto e nella sottoscrizione all'originale ab illo tempore redatto dalla signora F G", facendo riferimento al disconoscimento della conformità all'originale della copia della scrittura, ovvero al fatto che la scheda in possesso della signora D'Amico fosse diversa dall'originale redatto dalla de cuius, la Corte di Catania osservò come tale difesa non potesse considerarsi "inequivoca manifestazione di volontà di proporre querela di falso", ex art. 221 c.p.c., unico mezzo idoneo a contrastare la valenza probatoria del documento prodotto a fondamento della spiegata azione petitoria. La Corte d'appello considerò invece inammissibile il mero disconoscimento del testamento olografo. Riguardo, poi, all'accettazione tacita dell'eredità di F F ricavabile dalla vendita dei beni per cui è causa, la Corte di Catania ritenne decisivo il rilievo della mancata trascrizione della stessa, con conseguente inopponibilità all'erede vero dell'acquisto operato dall'erede apparente. Ric. 2014 n. 27216 sez. S2 ud. 20-12-2018 -5- All'adunanza ex art. 380 bis.
1. c.p.c. del 27 giugno 2018, per la quale i ricorrenti depositavano memoria, il Collegio, pronunciando ordinanza pubblicata in data 30 agosto 2018, reputò che la particolare rilevanza della questione di diritto posta a fondamento dei primi due motivi di ricorso (attinente all'individuazione dello strumento processuale utilizzabile per provare l'esistenza e la validità di un testamento olografo, del quale sia stata prodotta soltanto una fotocopia, la cui conformità all'originale è stata peraltro immediatamente contestata) rendesse opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Il primo motivo di ricorso di Antonio F, D B Paola e Felice Dario F è rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 602 c.c., comma 1, in relazione agli artt. 214 e 216 c.p.c. ed all'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)". I ricorrenti sostengono che il disconoscimento tempestivamente operato da F F avrebbe dovuto comportare, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, l'onere per l'attrice D'Amico di richiedere la verificazione della scrittura testamentaria, con la necessaria produzione dell'originale. Il secondo motivo di ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 684 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c. ed agli artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)". La Corte di Appello avrebbe errato nell'inferire "dalla mera esistenza dell'originale della fotocopia prodotta in giudizio, ancora alla data del decesso della de cuius, la sua autenticità e la sua mancata revoca da parte della testatrice", sebbene l'erede legittimo ne avesse tempestivamente contestato la genuinità, Ric. 2014 n. 27216 sez. S2 - ud. 20-12-2018 -6- sostenendo che la medesima testatrice "avesse revocato in vita altro e diverso testamento olografo". Nel contenuto del secondo motivo (pagina 23) i ricorrenti espongono che F F, con il disconoscimento effettuato, non avesse posto in dubbio che "la fotocopia prodotta in giudizio dall'attrice fosse conforme al documento in originale esibito dalla medesima al delegato comunale bensì la circostanza che questo originale scritto a penna fosse vero, cioè riconducibile