Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/03/2023, n. 10281

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/03/2023, n. 10281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10281
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TEMPA STEFANO nato a CAPUA il 26/10/1994 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. S L T ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 1 marzo 2022, decidendo in sede di rinvio da annullamento di altra precedente pronunzia ad opera della Corte di cassazione, ha rideterminato nel solo trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 20 giugno 2013 in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti e al reato di guida senza patente.

2. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio dì motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve innanzitutto constatarsi che l'illecito contestato al L T al capo B della rubrica (violazione dell'art. 116, comma 13) non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Poiché nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione reita ria del fatto contestato. Ne consegue che, quanto al capo B, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. In siffatta ipotesi, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art. 9 d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Pertanto la sentenza impugnata va trasmessa al Prefetto di Caserta, per quanto di competenza.
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