Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 26/02/2020, n. 07577

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 26/02/2020, n. 07577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07577
Data del deposito : 26 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO DOMENICO nato a NAPOLI il 18/07/1993 avverso l'ordinanza del 23/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA P. Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. D D M, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha dedotto: 1) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestazione in materia di stupefacenti, essendo stato basato il quadro probatorio su una nozione di indizio non conforme all'art. 273 cod.proc.pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che la massima di esperienza secondo cui un soggetto in una situazione di presunta contiguità con una res illecita, che tenti la fuga alla vista degli operanti e si manifesti in stato di forte agitazione, è, con forte probabilità, il possessore della res illecita, non è sufficiente a tradursi indizio grave, in quanto non porta ad una conclusione né esclusiva né più probabile delle altre possibili, ed atteso che risultano manifestamente illogiche le ulteriori argomentazioni (relative al sequestro di altra sostanza stupefacente e di una somma la cui provenienza risultava giustificata in maniera del tutto verosimile).

2. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1.11 ricorso non può essere accolto.

2. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 2017, rv. 270628, e Sez. 4, n. 18795 del 2017, rv. 269884).
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