Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/06/2020, n. 11622
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19879/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;- ricorrente - f") contro A G, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Luigi Antonelli 2, presso l'avv. P S, rappresenato e difeso dall'avv. M R, giusta delega a margine del controricorso;- controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 52, n. 747/52/15 del 2 luglio 2014, depositata il 26 gennaio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020 dal Consigliere R B;1. La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell'imposta di registro in revoca dell'agevolazione prima casa chiesta del contribuente che non aveva ottemperato all'obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l'immobile acquistato allegando come causa di forza maggiore infiltrazioni d'acqua nel solaio ed allegando che il termine per trasferire la residenza fosse uguale a quello fissato al potere di accertamento dell'Ufficio;
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