Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/10/2021, n. 27377
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Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di revoca, ex art. 686 c.c..
I beni di una comunione possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, con la conseguenza che, in sede di divisione giudiziale, ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene. Ne consegue che non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio qualora non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene.
Sul provvedimento
Testo completo
27877-21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto SUCCESSIONI Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente - - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE TEDESCO Ud. 25/06/2021 - CCDott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere - Dott. R GI - Consigliere - R.G.N. 21012/2018 Rep. Cha pecreative Dott. C B MRCHEIS - Consigliere - drapes for ha pronunciato la seguente CROX 29317 ORDINANZA sul ricorso 21012-2018 proposto da: P F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo studio dell'avvocato C M, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO DI BENEDETTO, MAURIZIO LIOTTA;
- ricorrente -
contro
P N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA, 29, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentato e difeso dall'avvocato RACHELINA LOMBARDI COMITE;
- controricorrente -
P V M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, FERDINANDO MAZZARELLA;
- controricorrente incidentale - 1742/21 O avverso la sentenza n. 880/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CUASA La presente causa riguarda la successione testamentaria di Piazza Francesco, deceduto l'11 aprile 1994, proposta dinanzi al Tribunale di Palermo dal coniuge del de cuius Ciavarello Pietra nei confronti dei figli del medesimo Francesca, Vito Martino e N Piazza. Il de cuius, con il testamento pubblico del 7 dicembre 1944, aveva istituito eredi in parti uguali i figli Francesca e Vito Martino, lasciando al coniuge e al figlio N la quota di legittima. Il testamento prevedeva che la quota di legittima di N avrebbe dovuto formarsi mediante distacco di una porzione dalla maggiore superficie del fondo denominato "Sgarlata". In aggiunta alla quota di legittima il testatore aveva disposto in favore del coniuge dell'usufrutto di un terreno e dell'usufrutto sui mobili che arredavano la casa di abitazione del testatore. Per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte d'appello, adita con appello principale da Piazza Francesca e con appello incidentale da Piazza Vito Martino: a) riconosceva l'inefficacia della rinuncia all'eredità fatta dalla Ciavarello con atto del 29 settembre 1994. Essa osservava che la rinuncia era intervenuta quando la chiamata aveva già tenuto una pluralità di comportamenti che integravano tacita accettazione di eredità;
aggiungeva che, ad ogni modo, spettava a coloro che negavano la qualità di erede della Ciavarello dimostrare che gli stessi atti, implicanti in ipotesi accettazione, fossero intervenuti dopo la rinuncia;
b) affermava che non si dovevano includere nel relictum i terreni siti in Monreale denominati "Scala Argenteria";
c) escludeva che il primo giudice fosse incorso in errore nel determinare le quote spettanti ai due eredi istituiti Piazza تاو Ric. 2018 n. 21012 sez. S2 - ud. 25-06-2021 -2- Francesca e Piazza Vito Marino in base al testamento. A costoro, infatti, era stato riconosciuto in parti uguali, secondo l'istituzione testamentaria, l'asse relitto al netto dei legati e delle quote di legittima lasciate al coniuge e al figlio N. La differenza del valore complessivo era dovuta solamente al diverso valore delle donazioni ricevute dai due eredi;
d) confermava la decisione di primo grado pure nella parte relativa alla formazione della quota di legittima di Piazza N. Al riguardo essa poneva in luce che il tribunale aveva dato seguito all'indicazione contenuta nel testamento, in assenza di disposizione di revoca o modifica proveniente dal testatore. Per la cassazione della sentenza Piazza Francesca ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Piazza Vito Martino ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale adesivo al ricorso principale, tranne che per il quarto motivo (relativo alla collazione). Piazza N ha resistito con controricorso. Piazza Vito Martino e Piazza Francesca hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardivo, del controricorso di Piazza Vita Martino, con il quale costui ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale (tranne che per il quarto motivo). «Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva» (Cass. n. 24155/2017;
n. 25505/2009).
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 784 c.p.c. Ric. 2018 n. 21012 sez. S2 - ud. 25-06-2021 -3- Uno dei fondi oggetto di divisione apparteneva, per la metà indivisa, a Crociata Serenella, che pertanto avrebbe dovuto essere evocata nel presente giudizio nella veste di litisconsorte necessaria. Nonostante tale dato obiettivo il giudice istruttore aveva omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio, derivandone da ciò la nullità dell'intero giudizio. Il motivo è infondato. I beni di una comunione ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti;
quindi, in sede di divisione giudiziale ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene in comunione (Cass. n. 15764/2020;
n. 471/1976). In tal caso non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio, qualora non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene. La ricorrente lamenta la violazione del litisconsorzio necessario, ma neanche deduce che fu richiesto lo scioglimento della comunione relativamente allo specifico bene in comunione fra gli eredi e Crociata Serenella.
3. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 460 e 476 c.c. I comportamenti tenuti dalla Ciavarello, assunti dalla Corte d'appello come atti di accettazione tacita dell'eredità, non erano affatto univoci in tal senso, trattandosi di atti di amministrazione che il chiamato avrebbe potuto compiere in quanto tale ai sensi dell'art. 460 c.c. In ogni caso la prova che i medesimi atti, in ipotesi comportanti accettazione tacita, fossero intervenuti prima della rinuncia, era a carico del chiamato rinunciante e non di coloro che avevano fatto valere la formale rinuncia. تال Ric. 2018 n. 21012 sez. S2 ud. 25-06-2021 - -4- Il motivo è infondato. Fra gli atti che la Corte d'appello ha imputato alla Ciavarello, c'è anche la vendita di prodotti dei terreni facenti parte dell'asse ereditario. L'art. 460, comma 2, c.c., in aggiunta agli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari, legittima il chiamato a procedere alla vendita delle cose che non si possono conservare o la cui conservazione importi grave dispendio. La procedura relativa è stabilita dagli artt. 747, 748 c.p.c. Il chiamato