Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2022, n. 09476
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 7221-2017 proposto da: F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G;- ricorrente -contro PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso Ric. 2017 n. 7221 sez. S2 - ud.10/02/2022 lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D M;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3466/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/09/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2022 dal Consigliere Dott. L V;Letta la requisitoria scritta del P.G. in persona del dottor C M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. A F conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Milano, la provincia religiosa di San Marziano di Don Orione, esercitando l'azione di rivendicazione dell'appartamento sito in Milano, via San vittore, n. 38 a e del relativo vano cantina, identificati al nuovo catasto urbano al foglio 384, mappale 123, sub 21, piano primo e secondo sotterraneo, zona 1, categoria A2, classe 4, chiedendo la condanna del convenuto al rilascio delle predette unità immobiliari. A fondamento della domanda il F allegava di essere erede universale, in virtù di testamento olografo del 23 gennaio 2009 di A F N, deceduta il 28 giugno 2010, moglie ed erede di S N N, deceduto il 31 gennaio 2008, il quale aveva acquistato in vita le unità immobiliari oggetto della causa, con contratto di compravendita del 27 luglio 1978, dichiarando successivamente, con atto pubblico rogato il 5 aprile 1982, di donarne la nuda proprietà alla Provincia Religiosa convenuta. Ric. 2017 n. 7221 sez. S2 - ud.10/02/2022 Tale donazione non si era mai perfezionata perché non era stata effettuata la notifica al donante dell'atto di accettazione con la conseguenza che l'immobile non era mai uscito dal patrimonio di Noseda Noja che aveva conservato il possesso ininterrotto del medesimo immobile sino alla data della sua morte, trasferendolo alla vedova A F N con testamento olografo del 21 dicembre 2007. 2. La Provincia Religiosa proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà delle unità immobiliari oggetto di causa e domanda riconvenzionale subordinata di condanna alla restituzione della complessiva somma di euro 145.797 di cui 100.000 mutuati a favore di S N N, euro 5797 pagati a titolo di invim ed euro 40.000 a titolo di spese condominiali, bollette e tasse. 3. Il Tribunale accertava e dichiarava che A F era esclusivo proprietario dell'appartamento in oggetto e condannava la Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione a rilasciare immediatamente in suo favore le unità immobiliari;rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e condannava A F a corrispondere alla Provincia Religiosa la somma di euro 27.487,74 oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 23 gennaio 2014. Il Tribunale riteneva che vi fosse stata, da parte di A F N, accettazione tacita dell'eredità del marito e che, parimenti, l'attore avesse accettato l'eredità di quest'ultima mentre riteneva che la donazione non si fosse perfezionata in assenza di notificazione dell'atto di accettazione. Ric. 2017 n. 7221 sez. S2 - ud.10/02/2022 La domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla Provincia Religiosa non era fondata per assenza in capo a quest'ultima del corpus possessionis, così come la domanda di restituzione dell'importo di euro 100.000 erogato a S N N, in quanto la somma non era collegata alla donazione. Il Tribunale condannava, invece, A F a corrispondere alla Provincia Religiosa di San Marzano di Don Orione la somma di € 27.487,74 in relazione alle spese straordinarie sostenute e documentate. 4. La Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. L'originario attore proponeva a sua volta appello incidentale, eccependo la nullità della sentenza in relazione al capo di condanna al pagamento della somma di euro 27.487,74. 6. La Corte d'Appello di Milano accoglieva l'appello proposto dalla Provincia Religiosa di San marziano di Don Orione e, in totale riforma della sentenza del Tribunale, rigettava le domande proposte da A F e lo condannava alle spese. La Corte d'Appello rigettava il motivo di appello relativo all'accettazione tacita dell'eredità da parte di A F N in quanto risultavano atti di accettazione tacita dell'eredità. La Corte riteneva fondato, invece, il secondo motivo di appello, in quanto nella specie era pacifico e documentato che la forma solenne per la donazione fosse stata rispettata per entrambe le manifestazioni di volontà, quella del donante consacrata nell'atto pubblico del 5 aprile 1982 e quella della donataria di accettazione con atto pubblico del 31 luglio 1985. La Ric. 2017 n. 7221 sez. S2 - ud.10/02/2022 previsione della notifica di q est'ultimo atto contenuta nell'articolo 782, secondo comma, c.c. on atteneva alla forma del contratto ma mirava a conseguire la certezza legale della conoscenza dell'accettazione da part del donante. In particolare, alla suddetta conoscenza era collegata la facoltà di revoca della donazione e, dunque, la odalità con la quale l'accettazione doveva essere portata a co oscenza del donante doveva ritenersi funzionale a garantire g interessi ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela, in prim i • luogo la certezza giuridica. Pertanto, era irrilevante l'inosservan a delle modalità mediante le quali portare a conoscenza del d nante l'atto di accettazione, allorché lo scopo fosse comunque c • I nseguito, risultando la conoscenza in capo al donante della mani estazione di volontà del donatario. A conforto di tale conclusi ne la Corte d'Appello citava un precedente di questa Cort (sent. n. 6481 del 1988) che aveva escluso che i diversi mo i di dare pubblicità all'intervenuta accettazione potessero t ner luogo della notifica. In tale precedente si evidenziava I necessità della concreta conoscenza da parte del donante dell'a cettazione. Tale evenienza ricorreva nel caso di specie non sol e non tanto perché la conoscenza dell'accettazione non era st ta contestata dal F che insisteva esclusivamente sull'inosser anza delle modalità prescritte per la sua comunicazione al donante, ma perché risultava documentalmente dimostr ta dalla dichiarazione di natura confessoria proveniente d llo stesso donante, effettuata oltre vent'anni dopo l'accettazion da parte della donataria. Infatti, il 24 luglio 200 ;, , il donante aveva rappresentato uno stato di bisogno e aveva ric iesto alla provincia religiosa la somma Ric. 2017 n. 7221 sez. 52 - ud.10/02/2 22 di euro 50.000, facendo riferimento alla donazione dell'appartamento in via San Vittore n.38 in Milano. La provincia aveva aderito alla richiesta ed erogato la somma di euro 100.000. A prescindere dal rilievo se tale erogazione potesse essere collegata al precedente atto di liberalità appariva chiara la piena consapevolezza del perfezionamento della donazione da parte del donante. In conclusione, secondo la Corte d'Appello di Milano, non vi era la necessità della notifica dell'accettazione in presenza della prova documentale della sua conoscenza in capo al donante. Inoltre, secondo la Corte d'Appello, a prescindere dal perfezionamento del negozio a titolo gratuito, le domande attrici non potevano trovare accoglimento, dovendosi comunque ritenere fondata la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione. Infatti, l'usufruttuario, se possessore rispetto ai terzi, doveva considerarsi mero detentore nei confronti del nudo proprietario che esercitava il possesso mediato l'usufruttuario. La Provincia aveva acquisito il possesso per effetto dell'atto di donazione seppure in tesi non perfezionatosi, con il quale veniva trasferito il diritto reale sicché aveva indubbiamente esercitato il possesso mediante un negozio diretto al trasferimento della proprietà. La provincia aveva estrinsecato in concreto le attività tipiche del nudo proprietario, dando corso alle volture catastali, al pagamento dell'invim, quali attività tipiche del titolare del diritto reale. Non deponevano in senso contrario, il mancato intervento all'assemblea condominiale e il mancato pagamento delle spese straordinarie di condominio. Anche sotto il profilo temporale sussistevano i presupposti dell'usucapione atteso il Ric. 2017 n. 7221 sez. S2 - ud.10/02/2022 tempo decorso tra l'accettazione e il venir meno delle facoltà proprie dell'usufruttuario a seguito del decesso del donante. 7. A F ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. La Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione si è costituita con controricorso. 9. Fissato all'udienza pubblica del 10 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 10. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 11. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 782 c.c. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha affermato che si sarebbe perfezionato il contratto di donazione avente ad oggetto l'immobile di cui è causa, pur in assenza della notifica dell'accettazione da parte della Provincia, sulla base della sola semplice conoscenza che il donante avrebbe Ric. 2017 n. 7221 sez. S2 - ud.10/02/2022 avuto dell'accettazione della donazione da parte della Provincia Religiosa. L'applicazione dell'articolo 782, secondo comma, c.c. compiuta dalla Corte d'Appello sarebbe palesemente errata. Infatti, nel disciplinare il contratto di donazione, il codice civile pone un'alternativa tassativa: l'accettazione contestuale alla donazione oppure la notifica dell'accettazione. Tale notifica sarebbe solo ed esclusivamente quella disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c., da compiersi a mezzo di ufficiale giudiziario. La notifica sarebbe l'unico strumento idoneo a garantire la certezza legale in ordine alla conoscenza dell'atto di accettazione indispensabile per il perfezionamento di un negozio solenne, permeato di formalismo, quale la donazione. L'art. 782, secondo comma, c.c. rappresenterebbe un elemento peculiare della donazione che deroga alla regola della contestualità delle dichiarazioni valevole per i contratti che devono farsi in forma pubblica. Tale deroga si giustificherebbe purché il momento perfezionativo del contratto veda l'intervento di un pubblico ufficiale quale l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica. La prescrizione della notifica sarebbe volta, peraltro, ad assicurare la conoscenza legale da parte del donante dell'avvenuto perfezionamento della donazione e a tutelare esigenze di certezza anche in ordine al momento di perfezionamento del contratto. D'altra parte, anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato il carattere indispensabile ed insostituibile della notifica ed ha negato che l'articolo 782 c.c. possa ammettere equipollenti. In conclusione, non vi sarebbe alcun dubbio, anche dalla lettura della giurisprudenza della legittimità, circa Ric. 2017 n. 7221 sez. S2 - ud.10/02/2022 l'indispensabilità ai fini del perfezionamento della donazione della notifica dell'accettazione mediante ufficiale giudiziario, e circa l'impossibilità che tale incombente sia sostituito da altre diverse modalità, ancorché idonee a rendere il donante consapevole dell'intervenuta accettazione.
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