Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2022, n. 03591

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2022, n. 03591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03591
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. È presente l'avvocato VINCENZO NICO D'ASCOLA del foro di REGGIO CALABRIA anche in sostituzione dell'avvocato CARMELO PELUSO del foro di CATANIA, in difesa di ME OR, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/4/2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di ZI EO, indagato (capo C) per associazione a delinquere dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di amministratore di fatto della

SAPE

Srl., Servizi Integrati Srl., Servizi Integrati FR Petroli Srl. e Servizi Integrati DN Logistica Sri., ricevendo - tramite CC, soggetto non identificato, ed EN IN - l'importo di C 30.600 in contanti quale storno delle forniture effettuate tra il 5/9/2018 e il 26/1/2019 da parte della Star Fuel Srl. nei confronti di numerosi impianti di distribuzione di carburante sparsi nelle province di Catania e Messina, riconducibili alle imprese come sopra denominate aventi ad oggetto il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
fatti commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020. Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa. Il Tribunale del riesame ha confermato l'impianto dell'ordinanza cautelare, sia con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, che per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c),cod. proc. pen. 1.1. È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa). Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale;
esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intenti (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972), contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA. Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale per lo stoccaggio, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acqui- rente finale individuato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organizzazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfrut- tando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, che restava in carico alla società cartiera - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assoluta- mente concorrenziali, al di sotto del valore di mercato. L'organizzazione incame- rava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali. Nell'ambito di questo meccanismo fraudolento, l'odierno indagato è in particolare accusato di avere collaborato all'operazione di subentro della Petrolfin - a lui riconducibile - all'Italpetroli, società destinata al fallimento, nel contratto di locazione del deposito di AN, ciò costituendo uno degli aggiustamenti resi necessari dopo il controllo del 13/2/2019 operato dall'Agenzia delle Entrate, con cui l'organizzazione aveva cercato di ristrutturare il sistema fraudolento. L'ordinanza riporta la messe di intercettazioni telefoniche relative a tale operazione economica, dalle quali si evinceva che vi erano stati numerosi pagamenti in contanti finalizzati a procurare all'indagato la provvista necessaria al perfezionamento del contratto.

1.2. Il Tribunale del riesame ha poi ravvisato le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando - quanto al rischio di recidivazione - l'imponente titolarità di mezzi e risorse da parte dell'indagato, messi a disposizione dell'organizzazione criminale e tuttora nella libera disponi- bilità del medesimo, altresì segnalando che il EO è stato raggiunto da ulteriore ordinanza custodiale nell'ambito di una similare indagine condotta dalla Procura di Catanzaro. Quanto al profilo dell'inquinamento probatorio, si è evidenziato che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio: pertanto, anche per questo profilo, unica misura idonea risulta la custodia in carcere, in quanto misure attenuate, consentendo libertà di movimento e comunicazione dell'inda- gato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Vincenzo Nico D'Ascola, deducendo i seguenti vizi di legittimità, qui riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Mancanza di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria per il reato associativo, con riferimento agli elementi dimostrativi dell'a ffectio societatis, del ruolo, dei compiti e dell'apporto fornito dal EO all'organizzazione. In ordine al quadro indiziario, una prima critica attiene all'assenza di indicazioni sui compiti effettivamente attribuiti all'indagato in ambito associativo, in quanto l'impugnata ordinanza cita soltanto un episodio specifico, cioè la presunta ricezione della somma di Euro 30.600 da parte di PE De LO quale "storno" di operazioni commerciali relative al carburante, e l'ulteriore vicenda dell'acquisizione del deposito di AN. Quanto a quest'ultima, si duole il ricorrente che non sia stata oggetto di specifica contestazione, ma ne commenta la trattazione operata dal GIP e dallo stesso Tribunale del riesame, che hanno ritenuto tale vicenda funzionale alla contestazione associativa, avendo perseguito il fine di preservare detto deposito dall'imminente fallimento dell'Ital- petroli e così di garantire continuità ai traffici delittuosi dell'organizzazione. Ad ogni modo, si rileva che la partecipazione a tale vicenda non implica necessariamente la consapevolezza dell'esistenza e del funzionamento della associazione a delinquere, o degli scopi da essa perseguiti. EO non aveva mai avuto contatti con i presunti associati né era dotato di alcun telefono dedicato, perciò rivelandosi estraneo al corebusiness dell'associazione. Peraltro, l'impugnata ordinanza non ha reso alcuna motivazione sulle allegazioni difensive dirette a dimostrare addirittura la contrapposizione tra il ricorrente e il presunto capo della componente siciliana, RG LE, denunciato dal primo alla Procura di Catania nel 2014 per avere impropriamente commercializzato prodotti petroliferi di contrabbando (denuncia allegata al ricorso). Né si è

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