Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2012, n. 9386

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Costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con "animus nocendi", ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che le conoscenze acquisite dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non avevano carattere di esclusività, né rendevano detti dipendenti assolutamente essenziali, e che questi risultavano avere avuto convenienza a mutare la propria sede di lavoro).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2012, n. 9386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9386
Data del deposito : 8 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. B G M - rel. Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22830-2009 proposto da:
NUOVA INCIS FOTOINCISIONE ROTOCALCO S.R.L. (c.f./p.i. 07172700150), quale incorporante di Reprograv s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO

23, presso l'avvocato D B L, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
INCISIONI D'ARTE S.R.L. (p.i. 026855280964), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE

MICHELANGELO

9, presso l'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C E, giusta procura in calce al controricorso;



- controricorrente -


contro
ZAMBAITI PARATI S.P.A., PENATTI GIORGIO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 910/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DEL BUFALO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO

Federico che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del settembre 1998 la srl Reprograv poi incorporata in Nuova Incis Foto Incisioni Rotocalco S.p.A., ed oggi Nuova Incis Foto Incisioni Rotocalco S.r.l., conveniva davanti al Tribunale di Monza le società Incisioni D'arte S.r.l. e Z P S.p.A., nonché G P, perché fosse accertata l'attività di concorrenza sleale posta in essere dai convenuti in danno di essa attrice e perché gli stessi fossero condannati al risarcimento del danno, con l'ordine di cessazione di ogni attività diretta alla produzione di cilindri goffratori e di utilizzo di ex dipendenti di essa attrice nella produzione dei medesimi.
Precisava di essere azienda leader nel settore della foto incisione rotocalco e nella produzione dei cilindri predetti, relativi al settore carta da parati. Detta produzione si fondava su essenziali tecnologie e know how da essa attrice acquisiti in via esclusiva con investimenti notevoli nel settore, sfociati nell'acquisto da parte di Nuova Incis S.p.A. delle quote costituenti l'intero capitale sociale di Reprograv. Precisava che metodologia e conoscenze costituivano un suo patrimonio industriale esclusivo , tenuto segreta addirittura alla maggior parte dei dipendenti, cosicché l'ex titolare di Reprogav nel momento in cui aveva ceduto le proprie quote aveva sottoscritto un patto di non concorrenza di durata quinquennale con S.r.l. Incisioni D'arte.
Era avvenuto che nel luglio del 1997 quattro dipendenti di essa Reprograv si erano dimessi ed avevano iniziato a collaborare insieme ad altri due ex dipendenti, con Incisioni d'arte,società costituita nel 1997, amministrata da Roberto Fabbri già collaboratore esclusivo di Z P S.p.A., a sua volta cliente fondamentale di Reprograv. Incisioni D'arte, dunque munita delle necessarie professionalità appena acquisite, aveva iniziato a produrre cilindri goffratori in via esclusiva per la predetta Z P. Rilevava l'attrice che i dipendenti predetti assunti da Incisioni d'arte avevano costituito per anni il suo essenziale nucleo produttivo ed organizzativo. Essi infatti erano gli unici di tutta la sua organizzazione a conoscere l'intero sistema produttivo dei cilindri goffratori, cosicché erano gli unici a poter riprodurre quel procedimento presso altro imprenditore.
Quindi Z P aveva concluso l'acquisto di un sistema informatico del tutto identico a quello in uso presso Nuova Incisione, denominato "barco", proveniente dalla medesima impresa produttrice che aveva fornito essa attrice, operante attraverso programmi di software per la realizzazione dei cilindri di cui si tratta. Sosteneva che tutta detta attività, che aveva costituito concorrenza sleale, aveva prodotto un danno considerevole, consistito nell'esser venuto meno, nel corso del 1997 l'intero fatturato di Z, e nella perdita della esclusività della produzione di cilindri goffratori. Si costituivano i convenuti e resistevano. Il Tribunale riteneva provata la violazione dell'art. 2598 c.c., n.3, da parte dei convenuti e li condannava in solido a pagare a titolo
di risarcimento del danno in favore della attrice incorporante, la somma di Euro 45.448,21. Rigettava la domanda di pubblicazione della sentenza.
Incisioni D'arte proponeva appello. G P e Nuova Incis proponevano distinti appelli incidentali. La Corte di Milano accoglieva l'appello principale ed in riforma della sentenza del tribunale respingeva le domande di Nuova Incis. Respingeva gli appelli incidentali. Il giudice di secondo grado dopo aver ripercorso l'accertamento istruttorio e quindi l'iter argomentativo della prima sentenza riteneva di escludere l'ipotesi di storno dei dipendenti di cui si tratta, negando che nella istruttoria espletata fosse emerso il ricorso a modalità intrinsecamente scorrette volte all'accaparramento dei dipendenti del concorrente. Riteneva invece che il passaggio alla nuova impresa da parte dei predetti fosse avvenuto in modo fisiologico e sulla base di scelte dei lavoratori in sè legittime e dalle cui modalità non era possibile ne' desumere, nè tantomeno presumere come invece aveva fatto il primo giudice, l'esistenza di un animus nocendi in capo all'imprenditore presso il quale la trasmigrazione era venuta.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con atto articolato su cinque motivi la Nuova incis Foto Incisioni Rotocalco S.r.l.. Resiste con controricorso la Incisioni D'arte S.r.l.. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso Nuova Incis lamenta la violazione all'art. 112 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato nonché dei limiti della devoluzione nel giudizio di appello. Sostiene che la sentenza di appello ha posto a fondamento della sua decisione atti processuali per i quali non era stato formulato alcun motivo di impugnazione da parte dell'appellante. Il motivo si sviluppa nella individuazione del contenuto delle espletate consulenze tecniche, di comparse, ed altri atti processuali, per sostenere che la Corte di merito ha in sostanza rivisto le conclusioni del primo giudice senza che rispetto alle predette risultanze fosse stata formulata in tal senso alcuna richiesta dall'appellante. Conclude il motivo con il previsto quesito mediante il quale chiede se il giudice di secondo grado possa, a fronte di una interpretazione delle risultanze delle indagini istruttorie compiuto dal primo giudice a fondamento della propria motivazione, adottarne una diversa senza che nessuna parte abbia in proposito formulato alcun motivo di appello.

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