Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 102
Sentenza
8 gennaio 1999
Sentenza
8 gennaio 1999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 2
In una polizza assicurativa contro gli infortuni, la clausola la quale limiti la durata della convalescenza indennizzabile ha la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto, e non di limitare la responsabilità dell'assicuratore, e quindi non necessita di approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ..
Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta "ad probationem" ex art. 1888 cod. civ. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Claudio FANCELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER IA PI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINETA SACCHETTI 470, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO LANCELLOTTI, che la difende unitamente all'avvocato MAURO CIMINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TORO ASSIC SPA, nella persona rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende unitamente all'avvocato ARNAUDO CERCHIO SILVIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/96 del Tribunale di FERMO, emessa il 29/3/96 depositata il 18/04/96;
RG. 1073/88. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato EDOARDO PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20.5.1987 AC RI PI conveniva dinanzi il Pretore di Fermo la RO SS per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 1.400.000 corrispondente alla indennità dovuta per 28 giorni di convalescenza.
Radicatosi il contraddittorio, l'Istituto assicuratore assumeva che alla AC competesse la sola somma di lire 202.200, poi versata nelle more del giudizio.
Il Pretore con sentenza del 14.4.1988 accoglieva la domanda. Avverso la predetta pronuncia proponeva appello la RO SS insistendo per la riforma della sentenza del Pretore. Il Tribunale di Fermo con sentenza del 18.4.1996 rigettava la domanda della AC compensando le spese di entrambi i gradi. Osservava, tra l'altro, il Tribunale che la AC aveva concluso con la RO un contratto di assicurazione avente ad oggetto una indennità per i casi di ricovero ospedaliero e successiva convalescenza con la specificazione che la indennità per convalescenza successiva al ricovero non avrebbe potuto superare il limite di due volte i giorni di durata del ricovero in caso di malattia. Tale clausola, in quanto non rientrante tra quelle che costituiscono limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore